Il professionista che dopo aver presentato una dichiarazione IRAP da cui risulti un’imposta a debito, abbia successivamente preso coscienza dell’assenza del presupposto impositivo per la mancanza dell’imprescindibile requisito dell’autonoma organizzazione, può “rimettere in discussione la debenza del tributo”, impugnando tempestivamente la cartella emessa a seguito di liquidazione ex art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Questo è, in estrema sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n. 2601 depositata il 5 febbraio scorso in Cancelleria. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva invece precedentemente respinto il ricorso del contribuente, affermando che, nel caso di specie, il professionista, avvedutosi dell’insussistenza del presupposto impositivo dopo la presentazione della dichiarazione, avrebbe dovuto comunque corrispondere l’importo risultante dalla cartella emessa ex art. 36, D.P.R. 600/1973, e, successivamente, richiedere a rimborso quanto versato. Non è dello stesso avviso, come detto, la Suprema Corte. Secondo quanto si legge nella pronuncia, “nei casi in cui l’atto impositivo è costituito dal ruolo, come a seguito di liquidazione in base alla dichiarazione ex art. 36 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, solo la tempestiva impugnazione della cartella consente al contribuente di rimettere in discussione la debenza del tributo”. In questo modo il professionista avrebbe potuto contestare la stessa esistenza del presupposto impositivo, chiamando i giudici a un esame, nel merito, della controversia. Oggetto della decisione avrebbe, quindi, dovuto essere la reale valutazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione e non, come è invece avvenuto, l’impugnabilità della cartella.
Fonte: http://fiscopiu.it/news/irap-dichiarata-senza-autonoma-organizzazione-la-cartella-impugnabile /La Stampa - IRAP dichiarata senza autonoma organizzazione? la cartella è impugnabile
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venerdì 7 febbraio 2014
IRAP dichiarata senza autonoma organizzazione? la cartella è impugnabile
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