martedì 18 febbraio 2014

Affitti, contanti solo sotto la soglia dei 1000 euro

La Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze (prot. n. 10492 del 5 febbraio 2014) fornisce delucidazioni sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità che escludano l’uso del contante. L’art. 1 comma 50 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recita: “i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ex D.Lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 per cui è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore sia complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento rientra quindi nel campo minato delle situazioni critiche unicamente quando le movimentazioni di contante siano eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da soggetti autorizzati. La ratio sottesa è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando con strumenti ad hoc il rischio insito nella rapidità di circolazione del contante - e di altri titoli di pagamento al portatore - e nella non riconducibilità del contante stesso alla titolarità di un soggetto determinato. Fermo il limite di carattere generale di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste a vantaggio dei contraenti. 
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Affitti, contanti solo sotto la soglia dei 1000 euro

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