La marca da bollo per iscrivere una causa al ruolo passa da 8 euro a 27 euro, con un aggravio di spesa di oltre il triplo. Il tutto avviene per effetto di una previsione contenuta nella legge di stabilità 2014, in vigore dal 1 gennaio.
Il comma 606 prevede infatti che «Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27».
Ne deriva che il testo coordinato con le suddette modifiche dell’art. 30 del DPR 115/2002 (TU spese di giustizia) assume il seguente tenore:
Anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile.
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.
2. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 134, secondo comma, n. 1 e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell’importo dovuto; il funzionario addetto all’ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore.
È intuitiva la considerazione pe cui, trattandosi di un importo fisso che, a differenza del contributo unificato, prescinde dal valore della causa, sarà notevole l’incidenza sulle cause di minor valore, con conseguente disincentivazione del cittadino ad accedere alla giustizia.
Magra consolazione per avvocati ed utenti del sistema giustizia è l’esenzione del diritto di copia per le copie informi estratte tramite il sistema di accesso al fascicolo processuale informatico.
Il comma 598 della legge di stabilità 2014 prevede alcune esenzioni per coloro che accedono al fascicolo d’ufficio in via telematica, con l’esenzione dal pagamento dei diritti di copia.
Al testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002. n.115, è apportata, tra le altre, anche la seguente modifica:
[…]
b) all’articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costiuite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo”;
c) all’articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico”.
Fonte: Nota dell’Avv. Gianluca Lanciano 08.01.2014
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mercoledì 8 gennaio 2014
Iscrizione causa al ruolo: il bollo passa da 8 euro a 27 euro dal 1° gennaio 2014
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