sabato 18 gennaio 2014

Gestione separata professionisti: sanzioni ridotte solo per alcuni accertamenti

A fronte delle numerose richieste pervenute, l'INPS fa chiarezza sul regime sanzionatorio da applicare ai professionisti obbligati a iscriversi alla Gestione separata in caso di omesso versamento del contributo previdenziale. I professionisti, cui erano stati notificati gli accertamenti per contribuzioni omesse e le relative sanzioni, chiedevano in particolare se fosse possibile applicare loro le sanzioni ridotte nella misura dell'interesse legale, previste dal comma 15 dell'art. 116 della Legge n. 388/2000, in luogo delle sanzioni civili previste dal comma 8, lett. b della stessa norma (sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%). Ebbene, con il Messaggio del 15 gennaio 2014, n. 821 l'INPS, richiamando anche la recente giurisprudenza in materia (Cass. S.U. n. 4808/05, Sez. Lavoro, n. 8966/11), ha anzitutto precisato che "il regime sanzionatorio da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l’iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale" è quello dell'evasione (art. 116, comma 8, lett. b di cui sopra), in quanto "la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia fa presumere l’esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti". Tuttavia, l'INPS ricorda che il legislatore è intervenuto nel 2011 con una norma d’interpretazione autentica (art. 18 comma 12, Legge 15 luglio 2011 n. 111, ) per dirimere le questioni interpretative circa l'applicazione dei regolamenti delle casse previdenziali autonome degli enti di cui ai D.Lgs. nn. 509/94 e 103/96 da un lato, e della normativa generale contenuta nella Legge n. 335/1995 e nel relativo decreto attuativo (D.M. n. 281/1996) dall'altro. La norma , confermando le precedenti linee interpretative dell'Istituto, ha precisato che "i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata sono coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza". Da questa interpretazione autentica del legislatore l'Istituto fa derivare una sorta di  spartiacque per la determinazione del regime sanzionatorio, tale per cui ai soli professionisti rientranti nella fattispecie descritta all’art. 18, comma 12 sopra citato, per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate in riferimento ai periodi antecedenti il 6 luglio 2011, si applicano le sanzioni civili ridotte nella misura degli interessi legali (art. 116, comma 15, lettera a), ma a tre condizioni: che il soggetto produca apposita istanza motivata per l’ottenimento di tale riduzione, che si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione, e infine che non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame. Il contribuente o un suo intermediario dovranno presentare l'istanza di riduzione delle sanzioni, nonché il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo, in via telematica.

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Gestione separata professionisti: sanzioni ridotte solo per alcuni accertamenti

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