martedì 21 gennaio 2014

Credito d'imposta, il contribuente può scegliere tra dichiarazione integrativa e istanza di rimborso

Richiamando integralmente la statuizione di una recente sentenza (Cass. n. 12620 del 20 luglio 2012), i Giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR del Veneto che aveva dato ragione alla società contribuente, affermando la spettanza del rimborso della somma eccedente e non dovuta versata per il pagamento dell'IRPEG 2001. La società non aveva inserito nella denuncia dei redditi un credito d'imposta derivante dalla denuncia di un reddito di partecipazione su cui era già stata versata l'imposta ai sensi dell'art. 105, D.P.R. n. 917/1986, adempimento che fa sorgere il diritto al credito d'imposta in capo ai soci. Ebbene, secondo i giudici di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. citato (applicabile ratione temporis al caso di specie), il "contribuente cui spetti una detrazione per credito di imposta erroneamente non effettuata nella dichiarazione dei redditi, ed in conseguenza della quale abbia versato una maggiore imposta non dovuta, può alternativamente provvedere: a) ad emendare e correggere I'errore in fatto o di diritto contenuto nella dichiarazione fiscale presentando una "dichiarazione integrativa" (al fine di ottenere nel medesimo periodo di imposta la detrazione dall'imponibile); b) a richiedere il rimborso dell'eccedenza di imposta versata e non dovuta presentando autonoma istanza di rimborso, entro il termine di decadenza previsto dalle singole normative di imposta o, in mancanza, nel termine residuale biennale previsto dal D.Lgs. n. 546/1992, art. 21 u.c.". La Corte ha dunque rigettato il ricorso dell'Agenzia, compensando le spese "stante la recente formazione della giurisprudenza in materia".



Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Credito d'imposta, il contribuente può scegliere tra dichiarazione integrativa e istanza di rimborso

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