E' apprezzabile la volontà dell’uomo di provare a rimettere insieme i cocci di una vita coniugale andata in frantumi a causa del tradimento subito. Ma questa volontà, soprattutto se respinta dalla coniuge, non può condurre a ritenere meno grave il tradimento perpetrato dalla moglie. Lo stabilisce la Cassazione con l'ordinanza 16270/13.
Il caso
«Buono sì, fesso no». Detto in maniera più chiara, è impensabile negare la richiesta di addebito alla donna, colpevole di infedeltà coniugale, avanzata dall’uomo, semplicemente perché quest’ultimo ha ribadito fino all’ultimo la disponibilità a percorrere la strada della riconciliazione. Non si può considerare irrilevante il niet menefreghistico della donna. Nessun dubbio sulla «separazione personale», oramai ufficiale, fra i due coniugi. Resta, però, un nodo ancora da sciogliere... l’addebito per la rottura del matrimonio. Rottura che, secondo l’uomo, è da addebitare alla «infedeltà della moglie». Ma questa visione viene ritenuta non fondata, dai giudici di primo e di secondo grado, perché comunque l’uomo ha «dichiarato di essere disposto a conciliarsi con la moglie». E questo elemento, secondo i giudici, porta ad affermare che «la mera inosservanza», da parte della donna, «dell’obbligo di fedeltà coniugale non avesse determinato crisi irreversibile del rapporto coniugale». A stravolgere completamente le prospettive delineate in Appello provvedono, ora, i giudici della Cassazione, con una semplice considerazione: «una generica affermazione di volontà riconciliativa non elide, di per sé, la gravità del vulnus subito», a maggior ragione quando essa non «determini un effettivo ristabilimento dell’armonia coniugale». Così viene rappresentata, in sintesi, la vicenda all’esame dei giudici, vicenda che merita di essere approfondita ragionando sulla gravità dell’«infedeltà della moglie» e sugli effetti avuti nello scoppio della «crisi coniugale», per poter così dare una risposta all’ipotesi di «addebito» a carico della donna. Tale approfondimento, ovviamente, viene affidato ai giudici della Corte d’appello, che, però, dovranno tenere conto delle indicazioni tracciate dai giudici della Corte di Cassazione, secondo cui, se «in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro», si palesa come evidente «la persistenza della situazione di crisi» e la conseguente «intollerabilità della convivenza».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Tradito dalla moglie, cerca la riconciliazione: respinto. Ma non si azzera l’ipotesi dell’addebito
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martedì 17 dicembre 2013
Tradito dalla moglie, cerca la riconciliazione: respinto. Ma non si azzera l’ipotesi dell’addebito

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