Una S.r.l. riceveva un avviso di accertamento in rettifica dell'IVA inerente a due attività: quella principale, prevista dallo Statuto, di estrazione, frantumazione e composizione di conglomerati cementizi, e quella diversa, non prevista dallo Statuto, di riparazione di autoveicoli. La CTP e la CTR accoglievano le doglianze della società contribuente osservando che: l’attività di riparazione degli autoveicoli doveva considerarsi di carattere secondario, dal momento che riguardava principalmente gli automezzi dell’azienda; il consumo di energia elettrica si riferiva ad un consorzio, di cui la contribuente era consorziata, e quindi i costi potevano essere correttamente dedotti dalla contribuente. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso tale decisione affermando che i giudici di merito: non avevano considerato che l’attività di riparazione di autoveicoli riguardava numerose imprese facenti parte del consorzio, con le quali la contribuente aveva stipulato appositi contratti di manutenzione; non avevano indicato le ragioni in virtù delle quali ritenevano che i costi per l’energia elettrica consumata dal consorzio fossero inerenti e, quindi, deducibili. La Suprema Corte – con la sentenza 28072 del 16 dicembre 2013 – ha accolto i motivi di ricorso dell’Amministrazione finanziaria osservando che: in tema di imposte sul reddito, la deducibilità delle spese per la riparazione e la manutenzione di automezzi destinati all’esercizio dell’impresa è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, della inerenza di tali spese a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito stesso, il che invece non avveniva nel caso in esame, atteso che i mezzi non solo non erano individuati, ma soprattutto non venivano indicati come quelli inerenti all’attività produttiva del reddito stesso; in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’affidamento da parte di più imprese ad un consorzio della gestione esclusiva di determinati affari d’interesse comune, con sopportazione della relativa spesa “pro quota”, non spoglia l’impresa consorziata della propria soggettività giuridica e fiscale, né attribuisce al consorzio una natura puramente neutrale.
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - I costi di riparazione degli autoveicoli sono deducibili se inerenti all’attività
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giovedì 19 dicembre 2013
I costi di riparazione degli autoveicoli sono deducibili se inerenti all’attività
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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