La vicenda
Il caso riguardava la contestazione del delitto di cui all’art. 479 c.p. nei confronti di due medici, uno libero professionista, l’altro convenzionato con la Asl. Ebbene secondo l’accusa, il primo si sostituiva al secondo in visite non comunicate all’Asl, apponendo una sigla non facilmente riconoscibile su ricette e prescrizioni redatte con l’uso di timbri e ricettari fornitegli dal secondo.
Il Gip dichiarava il non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, riconducendo i fatti ad una mera leggerezza o negligenza degli imputati per via dell’assenza di un movente e per l’innocuità del falso riscontrato. Nel ricorrere in Cassazione, il Procuratore della Repubblica, invece, presumeva come non rilevante l’assenza di un movente, stante il dolo generico che contraddistingue il reato di falso.
Le motivazioni
I giudici di legittimità accolgono il ricorso e ritengono che le considerazioni circa l’irrilevanza dell’assenza del movente e l’innocuità del falso dimostrano la presenza di oggettivi connotati della falsità degli atti, delle loro conseguenze lesive, nonché della consapevolezza di tali caratteri da parte degli imputati. Premesso infatti che l’elemento psicologico dei reati di falso si sostanzia nel dolo generico, la Corte ritiene che “il giudice di merito trascurava infatti di valutare, per un verso, la consapevolezza degli imputati di dar luogo ad una situazione documentale che rappresentava le visite e le conseguenti prescrizioni come effettuate dal medico convenzionato, per quanto attestato dai timbri e dalle intestazioni, e non dal libero professionista; e per altro, la significatività di tale circostanza nella funzione attestativa degli atti, che in linea generale comprende anche i necessari presupposti di fatto nella realtà documentata, e per la quale nel caso specifico non poteva che essere rilevante, nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della pubblica fede, l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, tenuto conto delle implicazioni anche in tal caso correttamente segnalate dal ricorrente rispetto ad eventuali contestazioni sull’operato del sanitario”.
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