Il quesito di Confindustria ruota attorno al criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini dell’applicazione di specifiche previsioni di legge. In particolare, l’istante si riferisce alla corretta interpretazione: dell’art. 8, D.Lgs. n. 368/2001 ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui all’art. 35, L. n. 300/1970; del, D.Lgs. n. 25/2007, sulla disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori; dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012 concernente i CAE (Comitati Aziendali Europei).
Alla luce delle modifiche ex L. n. 97/2013, a decorrere dal prossimo 31 dicembre, “i limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'art. 35 legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, calcolata sull'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Analogamente l’art. 3, D.Lgs. n. 25/2007 prevede che la soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Dalla lettura delle disposizioni si capisce che, ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi. Ad esempio, in presenza di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi e divedere il totale sempre per 24 mesi (28 : 24 = 1,16) arrotondando – in questo frangente per difetto essendo la soglia inferiore allo 0,50 – il risultato ad una unità lavorativa.
Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Tempo determinato: la formula matematica per il computo dei lavoratori
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venerdì 22 novembre 2013
Tempo determinato: la formula matematica per il computo dei lavoratori
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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