In particolare, la Suprema corte ha affermato che “l’amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di aperture abusive eseguite, sulla facciata dello stabile condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diretto a conservare
il decoro architettonico dell’edificio contro ogni alterazione dell’estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”.
Andava dunque esclusa nel caso in questione la configurabilità di un contenuto reale, “illegittimamente rilevato dalla Corte milanese che, erroneamente, ha incongruamente sostituito all’azione conservativa promossa dall’amministratore condominiale quella reale riconducibile ad una negatoria servitutis”.
“Allo stesso modo - prosegue la sentenza -, si sarebbe dovuta riconoscere finalità conservativa alle azioni volte al recupero dei locali cantinati e allo sgombero, da un altro vano, della cella frigofera, poiché … l’amministratore del condominio è pienamente legittimato ad agire - in via autonoma - per ottenere il rilascio di un immobile condominiale (cosi come la liberazione dallo stesso da eventuali beni mobili illegittimamente depositativi), attesa la natura personale dell’azione, poiché il recupero del bene (e la sua completa disponibilità materiale conseguente allo sgombero di eventuali impedimenti) deve ritenersi essenziale per l’ulteriore fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini”.
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