martedì 12 novembre 2013

Nessuna pronuncia in favore delle parti civili se l'imputato è incapace di intendere e di volere

Corte di Cassazione - Sezione I penale - Sentenza 8 novembre 2013 n. 45228

Nel caso di assoluzione dell'imputato dichiarato persona incapace di intendere e di volere, il giudice penale non può pronunciarsi sulle richieste delle parti civili. In assenza di condanna, manca infatti il presupposto indefettibile ex lege che legittima una pronuncia risarcitoria o indennitaria da parte del giudice penale. Tale presupposto non sussiste nemmeno nell'ipotesi di applicazione di una misura di sicurezza personale, laddove l'imputato sia dichiarato socialmente pericoloso. Seppur una misura di questo tipo contiene in sè un ineludibile contenuto afflittivo, resta comunque una misura amministrativa e non una pena in senso tecnico, e pertanto non in grado di trasformare una sentenza di assoluzione in una pronuncia di condanna. Questo principio è stato affermato dalla prima sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza 45228 depositata lo scorso 8 novembre.

La vicenda
Il caso riguardava un cittadino nativo dello Sri Lanka che, nell'ambito di un processo relativo all' omicidio per accoltellamento di due suoi connazionali, era stato ritenuto affetto da disturbo sistematizzato di tipo persecutorio e quindi totalmente incapace di intendere e di volere e socialmente pericoloso.
In riferimento alle richieste avanzate dalle parti civili, i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano pronunciato una condanna generica dell'imputato in favore delle parti civili sulla base del combinato disposto degli articoli 185, comma 2, del Cp e 2047, comma 2, del Cc, che prevede un equa indennità per il risarcimento del danno cagionato dal reato.

Le motivazioni
Secondo i magistrati di legittimità, tuttavia, i giudici di merito hanno mancato di confrontarsi con il disposto dell'articolo 538 del Cpp, che subordina qualsiasi pronuncia del giudice penale sulle questioni civili alla pronuncia di una sentenza di condanna. Infatti sostiene la Corte, "in caso di assoluzione dell'imputato per qualsiasi causa, è inibito al giudice penale - che in tal senso ha una vera e propria incompetenza funzionale, perchè finisce per invadere indebitamente la giurisdizione civile - emettere pronuncia sulle richieste civilistiche dei soggetti danneggiati costituiti in parte civile. Il sistema ordinamentale prevede che la parte danneggiata, a fronte di assoluzione dell'imputato, non abbia altra via che quella di promuovere azioni davanti alla giurisdizione civile, giudice generale dei diritti". Inoltre, in relazione alla misura di sicurezza personale dell'assegnazione ad un ospedale psochiatrico giudiziario applicata all’imputato, la Corte non ritiene che tale misura “possa essere qualificata "condanna" penale in senso proprio, tale da legittimare pronuncia, ex ar. 538 c.p.p., in favore delle parti civili. Sul punto non può non essere rilevato che, nell'intero ordinamento penalistico, il termine "condanna" è sempre e solo ricollegato all'irrogazione di una pena”.

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fonte: ilsole24ore//Nessuna pronuncia in favore delle parti civili se l'imputato è incapace di intendere e di volere

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