L’occupazione abusiva di un immobile altrui, determinata dall’intervenuta cessazione di un contratto di comodato, costituisce illecito aquiliano e determina, oltre alla restituzione immediata dell’unità immobiliare, anche il risarcimento del danno in favore del proprietario. Trattandosi di bene produttivo, quale è un cespite immobiliare, poi, il danno deve intendersi in re ipsa. Lo ha affermato il Tribunale di Milano con la sentenza 9907/2013, relativa al caso di un mancato rilascio di una abitazione alla scadenza del contratto di comodato stipulato con il proprietario dell’immobile.
I giudici milanesi, in riferimento alla determinazione del danno, poiché questo discende dalla perdita della disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire l’utilità dello stesso, ricavabile in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, ritengono che “non sia necessaria la dimostrazione del concreto pregiudizio subito, in termini di perdita dell’opportunità di locare l’immobile, con riferimento a concrete proposte ricevute da potenziali locatari”.
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