mercoledì 20 novembre 2013

Il cittadino extracomunitario non può più rimanere in Italia se perde i requisiti

Se è rilevante la condanna penale riportata dal cittadino extracomunitario, il giudice può giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno senza che sia possibile valutare la pericolosità sociale dello straniero richiedente il titolo anche in rinnovazione. A stabilirlo è la Cassazione nell’ordinanza 14727/13.

Il caso
Straniero, con inserimento lavorativo, non si arrende a lasciare l’Italia. Un cittadino extracomunitario ha presentato ricorso in Cassazione contro la conferma, decisa dal Giudice di Pace, del decreto di espulsione, contenente l’intimazione a lasciare il territorio italiano, emesso, nei suoi confronti, dal Presidente della Regione Valle d’Aosta. Lo straniero ha ritenuto il provvedimento di espulsione privo di motivazione, ha lamentato, infatti, che esso era stato emesso a seguito del rigetto dell’istanza cautelare, proposta nel giudizio amministrativo in corso davanti al TAR, relativo all’impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, il cittadino extracomunitario aveva chiesto e ottenuto la sospensiva del provvedimento, impugnato davanti al Giudice di pace, sino all’esito del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo. Il Giudice di pace ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione, dopo aver rilevato che, essendo intervenuta la sentenza del T.A.R. di rigetto del ricorso contro il provvedimento di diniego della rinnovazione del permesso di soggiorno, poteva ritenersi accertata una situazione di non concedibilità del permesso di soggiorno, in quanto ricadente nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Tale articolo prevede la non ammissione dello straniero che non soddisfi i requisiti di legge «o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato,anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite». Perdita dei requisiti di permanenza nel territorio italiano. Il ricorrente, in sede di controllo di legittimità, ha lamentato violazione dell’obbligo di motivare il mancato accoglimento del ricorso e ha chiesto se non vi fosse stata violazione del diritto di difesa, alla luce della mancata definitività della sentenza del TAR sul pregresso atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. La Suprema Corte, però, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto il rilievo, effettuato dal Giudice di pace, del disposto normativo applicabile nella fattispecie concreta, tenuto conto che l’art. 5, comma 5, T.U.Imm, prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Inoltre, gli Ermellini hanno aggiunto che non può sussistere alcuna violazione di legge in relazione alla pretesa, non accolta in sede di merito, di sospendere il giudizio sino alla definitiva conclusione del processo amministrativo, sulla cui eventuale prosecuzione in appello il ricorrente non ha fornito alcuna informazione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il cittadino extracomunitario non può più rimanere in Italia se perde i requisiti

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