lunedì 7 ottobre 2013

Timbra il cartellino e via ... di corsa a divertirsi: il vincolo di fiducia viene meno

Il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale va valutato sempre in concreto, caso per caso, e ove si tratti di condotte ripetute si deve avere riguardo al momento in cui si può ritenere accertata nei suoi contorni essenziali la condotta stessa (Cassazione, sentenza 21203/13).

Il caso
Protratti e ripetuti abbandoni del posto di lavoro e prestazione di attività lavorativa pressoché inesistente. In sede di merito era stata dichiarata la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente di una società di servizi telefonici. Con riguardo alla circostanza che i comportamenti contestati non fossero, a norma del c.c.n.l. delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione, idonei a fondare un recesso in tronco, il giudice territoriale aveva osservato che il licenziamento era stato intimato oltre che ai sensi del c.c.n.l. citato, anche ai sensi dell’art. 2119 c.c. stante la gravità delle condotte inadempienti reiterate nel tempo. Contro tale decisione, il lavoratore ha presentato ricorso, lamentando che, secondo il principio di tempestività che regola il procedimento disciplinare, la società avrebbe dovuto convocarlo e invitarlo a giustificarsi prima di rivolgersi a una agenzia di investigazioni. Per la Suprema Corte la censura è infondata. Gli Ermellini hanno spiegato che il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile anche con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti sia laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore. Quindi, il Collegio, ha avallato il riscontro dei giudici di merito, secondo cui gli accertamenti si sono ragionevolmente svolti in due archi temporali tra loro non contigui e neppure troppo lontani così da fugare il dubbio di una occasionalità del comportamento che si è ripetuto sostanzialmente identico in entrambi i periodi. Inoltre, secondo Piazza Cavour, è corretto anche il giudizio di seconde cure sulla gravità della condotta del lavoratore, il quale era venuto meno ai doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto, ricorrendo a timbrature false dell’orario di entrata, allontanandosi ingiustificatamente dal luogo di lavoro per recarsi a un circolo sportivo e per visitare concessionari d’auto, allontanandosi senza più rientrare in ufficio. Pertanto, la frequenza degli episodi contestati depone per la mala fede del lavoratore, il quale aveva finito, così, per ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che avrebbe dovuto sorreggere il rapporto di lavoro.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it //La Stampa - Timbra il cartellino e via ... di corsa a divertirsi: il vincolo di fiducia viene meno

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