L’art. 186, comma 1, D.P.R. n. 547/1955 si applica a tutte le manovre per il sollevamento e il trasporto di carichi che passino sopra i luoghi ove si trovino i lavoratori in modo tale che un’eventuale caduta possa costituire un pericolo per l’incolumità e la sicurezza. È quanto affermato dalla sentenza della Cassazione 21850/13.
Il caso
Una vedova aveva convenuto in giudizio un operaio – semplice manovratore di una gru – chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente verificatosi in un cantiere e nel quale il coniuge dell’attrice era deceduto. Nel giudizio era intervenuto anche l’INAIL. In sede d’appello, la domanda era stata rigettata. Contro questa sentenza, l’attrice ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo che i giudici distrettuali avrebbero respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che l’operaio non fosse «consapevole» della inidonea predisposizione dei dispositivi di sicurezza applicati alla gru. Per la ricorrente, il lavoratore, comunque, avrebbe violato il disposto dell’art. 186, comma 1, D.P.R. n. 547/1955 secondo cui «le manovre per il sollevamento e il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio di carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo»: di ciò la Corte non avrebbe tenuto conto. Infatti, come sostenuto dai giudici d’Appello, il convenuto era un semplice manovratore della gru e non tecnico addetto al montaggio e alla sicurezza, inconsapevolmente all’oscuro del fatto che non erano in funzione i dispositivi di sicurezza della gru. Gravemente negligente e imprudente non evitare di far passare i carichi trasportati “sopra “ i lavoratori. Anche l’INAIL, con ricorso incidentale, ha sostenuto che non si sarebbe tenuto conto che il lavoratore avrebbe manovrato la gru senza evitare di far passare sulla vittima il carico trasportato, esponendolo, così, a quel pericolo che la norma richiamata vuole evitare in caso di caduta anche accidentale del carico sospeso, norma che è rivolta a tutti i lavoratori (sia di terra che gruisti). Per la Suprema Corte i motivi – che sostanzialmente propongono analoghe censure – sono entrambi fondati. Infatti, per gli Ermellini, nella ricostruzione del fatto operata in secondo grado si evince chiaramente la omessa considerazione della eventuale efficienza causale del mancato rispetto della norma in questione. Pertanto, Piazza Cavour ha accolto entrambi i ricorsi.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Si sgancia un carico dalla gru: il manovratore non doveva farlo passare sopra le teste
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giovedì 3 ottobre 2013
Si sgancia un carico dalla gru: il manovratore non doveva farlo passare sopra le teste
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