In materia di emissione di assegni il cliente è l’unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti alla banca e quindi deve accettare l’eventuale protesto seguito all’ordine di non pagare dopo aver emesso il titolo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 23077/2013, accogliendo il ricorso dell’istituto di credito.
Secondo la Suprema corte, dunque, “il traente che, dopo aver emesso il titolo, ordini alla banca di non pagare si assume il rischio del protesto e, in caso di revoca della provvista o estinzione anticipata del conto della sanzione amministrativa ex art. 2 legge n. 386 del 1990 (Cass. 29841 del 2011), non potendo tale condotta essere giustificata neanche dall’intento di prevenire il rischio dell’inadempimento altrui. Deve, pertanto, condividersi, l’assunto del ricorrente secondo il quale il cliente nella specie è l’unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti alla banca non potendosi dolere del protesto eziologicamente determinato dagli ordini medesimi”.
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