lunedì 7 ottobre 2013

«Perché non ti spari?» Mail brusca, ma giustificata dalla ritorsione

L’assunto sull’inapplicabilità alle ingiurie, via telefono o via e-mail, della causa di non punibilità per ritorsione e provocazione non trova sostegno nella previsione normativa di cui all’art. 599, comma 1, c.p., che non pone alcun limite in relazione al mezzo con il quale le condotte ingiuriose sono realizzate. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 39467/13.

Il caso
In appello era stata confermata la sentenza con la quale un giornalista era stato assolto per insussistenza del fatto dall’imputazione del reato di ingiuria (art. 594 c.p.), contestatagli come commessa in danno di un tale – autore di scritti trasmessi via e-mail a diverse istituzioni e testate giornalistiche, fra le quali anche il periodico presso cui lavorava l’imputato -, inviandogli con lo stesso mezzo due missive ingiuriose. La persona offesa ha presentato ricorso in Cassazione. Sull’assoluzione, il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, violazione di legge nel riconoscimento della scriminante della ritorsione, non consentita, a suo dire, per offese realizzate con il mezzo telefonico e quindi anche con il mezzo telematico, parificabile al primo. Per la Suprema Corte i motivi di ricorso relativi all’assoluzione dell’imputato sono infondati. Esimente valida anche per le ingiurie via e-mail. Secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata è congruamente motivata sull’esclusione del carattere offensivo dell’espressione «perché non ti spari?», di cui alla prima missiva inviata dall’imputato al ricorrente, in quanto da intendersi come richiesta rivolta a quest’ultimo, sia pure con tono brusco, di desistere dall’assillante invio di messaggi di posta elettronica all’imputato. Piazza Cavour ha aggiunto che, contrariamente a quanto ulteriormente sostenuto dal ricorrente, non vi sono ragioni per escludere l’applicabilità della causa di non punibilità della ritorsione a ingiurie reciproche commesse via e-mail, nella specie individuate nella risposta dell’imputato («… cresci un po’ … sei ridicolo …») alla missiva con la quale la parte offesa  gli aveva rivolto la frase «se chiamano intelligente non voltarti …». Alla luce di ciò, il Collegio ha rigettato il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it //La Stampa - «Perché non ti spari?» Mail brusca, ma giustificata dalla ritorsione

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