giovedì 31 ottobre 2013

Non risponde di reato di invasione di terreni pubblici il parcheggiatore abusivo

INVASIONE DI TERRENI PUBBLICI
Il reato di invasione di terreni o edifici è integrato soltanto dalla turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus.
 
Con sentenza del 3 giugno 2013 il Tribunale di Napoli si è pronunciato nei confronti di Tizio, accusato del reato di invasione di terreni pubblici ai sensi degli articoli 633 e 639 bis del codice penale. La Polizia Municipale di Napoli lo aveva sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo, e per questo motivo gli aveva subito comminato una sanzione amministrativa e sequestrato il denaro provento dell’attività. Era seguito, poi, un procedimento penale, al termine del quale Tizio era stato assolto con formula piena per insussistenza del fatto.

Il Tribunale di Napoli è giunto a tale decisione seguendo un duplice ordine di motivazioni.

Innanzitutto alla luce della disciplina prevista dal Codice della Strada, che configura tale condotta come illecito amministrativo.

In secondo luogo, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia che, ad un’attenta analisi degli elementi costitutivi del reato, esclude che il caso in esame possa essere ricondotto alla fattispecie normativa. Il reato di invasione di suolo pubblico richiede, in primo luogo, il dolo, che si esplica non solo nella coscienza e volontà di invadere un terreno altrui, ma anche nella consapevolezza dell’arbitrarietà di tale condotta.

Tale dolo deve essere specifico, poiché la condotta deve avere come scopo quello di trarre un profitto o di occupare il suolo stesso.

L’elemento soggettivo del reato parrebbe integrato nel caso di Tizio, ma in verità manca una caratteristica ritenuta fondamentale dalla giurisprudenza di legittimità: il carattere della permanenza.

La condotta di chi commetta il reato di invasione di suolo pubblico deve, infatti, corrispondere ad una concreta turbativa del possesso, ad un apprezzabile depauperamento della facoltà di godimento da parte del soggetto che abbia lo ius excludendi; è necessario, quindi, che chi commette tale reato ponga in essere un potere di fatto sul suolo pubblico, e non una semplice e precaria introduzione nello stesso; tale potere, inoltre, deve avere una durata apprezzabile e, perciò, carattere permanente.

Nessuno di tali elementi è ravvisabile nel caso di Tizio, poiché non sono dimostrati il carattere di permanenza e lo scopo di occupare parte del territorio del Comune di Napoli. Al contrario, paiono provati solamente i caratteri di precarietà dell’invasione e di occasionalità dell’utilizzo dell’area per lo svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo.

Per questi motivi, il Tribunale di Napoli ha assolto Tizio non ritenendo provata la materialità del reato contestatogli.

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fonte: ilsole24ore//Non risponde di reato di invasione di terreni pubblici il parcheggiatore abusivo

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