lunedì 7 ottobre 2013

La pazienza ha un limite: 15.000 € di canoni arretrati … è grave

Aver pagato in ritardo e parzialmente il canone di locazione per lungo tempo, fino a giungere al mancato pagamento dell’importo pari a circa dieci mensilità del canone, è prova del mancato adempimento per lungo tempo dell’obbligazione primaria del conduttore, che è quella di pagare regolarmente il canone nella misura pattuita. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 21156/13.

Il caso
Il proprietario di un immobile dato in locazione ad uso bar aveva intimato alla conduttrice lo sfratto per morosità in relazione alla mancata corresponsione di canoni. L’intimata aveva versato la somma prima dell’udienza di prima comparizione, ma la Corte d’Appello aveva comunque dichiarato risolto per morosità il contratto di locazione. Contro questa decisione, la conduttrice ha presentato ricorso in Cassazione. A suo dire, i giudici territoriali, erroneamente avrebbero ritenuto la gravità dell’inadempimento senza considerare che il conduttore non aveva mai sospeso il pagamento del canone, che la morosità era stata sanata e che per tutta la durata del rapporto il locatore aveva tollerato irregolarità nel pagamento. Il pagamento dei canoni è prestazione essenziale. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato, in quanto la ricorrente, in sostanza, ha censurato l’accertamento di merito sulla gravità dell’adempimento. Infatti, la Corte territoriale aveva ritenuto l’inadempimento obiettivamente grave, avendo la conduttrice accumulato una morosità complessiva di oltre 15.000 €, che, confrontata con il canone mensile (circa 1.500€), era giunta a superare dieci mensilità di canone. Gli Ermellini hanno affermato che pur non essendoci mai stata una totale interruzione nella corresponsione dei canoni, ciò non può rendere di scarsa importanza un inadempimento di tale entità. Secondo Piazza Cavour, la valutazione di merito si è attenuta ai principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la non scarsa importanza dell’inadempimento deve ritenersi implicita ove l’inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto. Infine, la Cassazione ha chiarito che la tolleranza nel tempo del locatore non prova che sia intervenuto un accordo tra le parti sulla possibilità di pagare il canone in misura ridotta e in ritardo; né la circostanza che la morosità sia stata sanata prima dell’udienza di comparizione incide sulla valutazione della gravità, poiché questa deve effettuarsi rispetto al momento in cui il locatore è costretto ad adire il giudice per ottenere il pagamento.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it //La Stampa - La pazienza ha un limite: 15.000 € di canoni arretrati … è grave

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...