mercoledì 2 ottobre 2013

La definizione agevolata non salva dalla sospensione dell’attività

Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 2 ottobre 2013 n. 22491
   
La definizione agevolata della multa inflitta per la mancata emissione degli scontrini fiscali non evita la sanzione della sospensione dell’attività, per un periodo che va da 15 giorni a due anni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 22491/2013, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza che aveva negato l’applicabilità della sanzione ad un esercizio commerciale pizzicato per tre volte in cinque anni ad operare fuori dalle regole.

Secondo la Suprema corte dunque “deve ribadirsi che l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 12”, del Dlgs 471/1997 che prevede appunto la sospensione della licenza, “non può ritenersi mai impedita dalla definizione agevolata di una o più delle tre violazioni ‘dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio’, costituenti, nel loro insieme, la fattispecie unica punita con la sanzione della ‘sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività’ “.
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