Piccoli pilastri resistono... Come le sane regole della convivenza civile, che impongono un adeguato contegno, e che, se violate, possono legittimamente condurre a una sanzione penale. Esemplare la condanna comminata nei confronti di un docente che ha apostrofato in malo modo una collega di lavoro durante un consiglio di classe (Cassazione, sentenza 9318/13). A scatenare la bagarre sono alcune frasi, per nulla gentili, pronunciate da un docente nei confronti di una collega durante un consiglio di classe. Gli epiteti utilizzati non paiono clamorosamente offensivi, ma sono sicuramente lontani dal concetto di complimento: nell’ordine, “imbecille, ignorante, cretina, tonta”. Basta, e avanza, secondo i giudici, per una condanna, nei confronti dell’uomo, per il reato di ingiuria: questa la linea seguita non solo dal Giudice di pace ma anche dal Tribunale. Lapalissiana l’offesa nei confronti della donna. Ma l’uomo ritiene comunque necessario proseguire la battaglia giudiziaria, proponendo ricorso per cassazione e chiedendo una ‘rivalutazione’ più lieve delle parole utilizzate nei confronti della collega. Più precisamente, il docente sostiene che egli «stava esponendo una strategia rieducativa motoria» che la collega mostrava di non condividere «con argomentazioni incongrue»: di conseguenza, il termine “ignorante” era da intendere come «difetto di competenze e conoscenze nel campo delle strategie didattiche, che un docente ha il dovere giuridico, istituzionale e deontologico di possedere». Secondo l’uomo, quindi, più che di offesa si poteva parlare di critica professionale. Ma questa visione viene ritenuta assolutamente non legittima dai giudici di Cassazione, i quali, invece, ritengono prevalente il contesto di «sprezzante aggressività» creato dall’uomo, e caratterizzato non solo dagli epiteti ‘incriminati’ ma addirittura anche da «critiche all’aspetto fisico della donna». Ciò emerge dalla chiara ricostruzione dell’episodio, che consente di evidenziare che l’uomo «non si è limitato a una improvvida e smodata lezione di strategia didattica nei confronti della collega, che gli appariva inadempiente al dovere giuridico, istituzionale, deontologico di conoscenza della materia, ma si è spinto in assolutamente ingiustificabili aggressioni, dai connotati brutali e mortificanti, sulle complessive qualità intellettive e conoscitive della donna», così venendo meno al doveroso «rispetto delle «elementari regole di civile convivenza».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - “Ignorante”: il docente apostrofa la collega. Critica professionale? No, ingiuria
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lunedì 28 ottobre 2013
“Ignorante”: il docente apostrofa la collega. Critica professionale? No, ingiuria
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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