L’assoluzione da un reato che ha previsto il dissequestro del bene in leasing impone che il bene stesso debba rimanere nella disponibilità dell’imputato assolto e non tornare alla società di leasing. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 43541/2013, chiarendo però che il mezzo per riottenere l’auto non può essere l’impugnazione ma l’incidente di esecuzione.
Secondo la Suprema corte, infatti: “Qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita all’avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro, quest’ultimo, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile, non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell’eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione”.
A questo punto, si impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza che ha deciso diversamente. Il giudice dovrà tenere conto del fatto che “non si discute più del dissequestro, non contestabile e non contestato”, ma in qualità del giudice dell’emesso provvedimento “specificherà se lo stesso è stato correttamente eseguito”. Se nel frattempo la sentenza assolutoria fosse passata in giudicato, allora interverrà in funzione di giudice dell’esecuzione. Se non vi è stato accordo e le parti ancora controvertono sul diritto alla restituzione, potrà sempre rimettere la questione al giudice civile.
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