Non si può accedere alla pena sostitutiva del lavoro socialmente utile se condannati per aver guidato in stato di ebbrezza si sia causato un incidente, anche senza esiti letali o con danni alle persone. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, rigettando per manifesta infondatezza l'eccezione di costituzionalità sollevata dal tribunale di Prato in un caso, appunto, di incidente stradale causato da un uomo alla guida sotto effetto di alcol, "con l'aggravante - si legge - di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7".
Il motivi del ricorso
Il tribunale aveva espresso dubbi sulla costituzionalità dell'articolo 186 nella parte in cui consente, per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità "solo al di fuori -si legge - dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo". In particolare, il rimettente riteneva che la norma impugnata violasse l’art. 3 Cost., “in quanto, precludendo l’accesso al lavoro di pubblica utilità in ogni caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia cagionato un incidente stradale, equipara e disciplina in modo eguale fattispecie diverse, come quella in cui la condotta imprudente abbia determinato un lieve tamponamento con danni alle cose o, al limite, alla sola persona dello stesso conducente e quella di un grave sinistro stradale con esiti letali o con danni arrecati alle persone”.
La motivazione della Consulta
La Corte, invece, rileva che "non si riscontra alcuna irragionevolezza intrinseca nella scelta del legislatore di escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilita'".
Secondo la Consulta "la ratio dell'aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida"; e, infine, "la previsione di limiti all'applicazione di sanzioni sostitutive è, come si è detto, valutazione che spetta al legislatore, e che la scelta di non distinguere, ai fini dell'operatività della preclusione, in funzione della gravità dell'incidente sembra corrispondere a un criterio di prevenzione generale non irragionevole".
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