lunedì 14 ottobre 2013

Avvocati: la sentenza del Cnf è impugnabile in Cassazione per vizio di motivazione

Corte di cassazione - Sezioni unite civili - sentenza ottobre 2013 n. 23216

E' impugnabile in Cassazione per vizio di motivazione la sentenza del Consiglio nazionale forense. E' questo il principio espresso dalle sezioni Unite civili della Suprema corte con la sentenza 24 settembre-14 ottobre 2013 n. 23216.

La vicenda
Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del Cnf che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione di un Consiglio dell'Ordine degli avvocati. In quest'ultimo provvedimento l'Ordine locale gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di sei mesi "per aver compiuto atti contrari all'interesse del proprio assistito". Nel motivo di ricorso il ricorrente proponeva una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Le motivazioni
I Supremi giudici hanno ritenuto ammissibile il ricorso. nonostante quest'ultimo "sollevi censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l’ultimo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., introdotto dalla legge ri. 69 del 2009, ed applicabile al ricorsi contro I provvedimenti pubblicati o depositati dopo l’entrata in vigore delle legge (art. 58, comma 5), recita testualmerite: «Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applIcano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge». Poiché il terzo comma dell’art. 56 dei R.D.L. 1578 del 1933 prevede, contro le sentenze del CNF, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione «per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge» ne discende che anche contro le sentenze del CNF è ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione".
Per altro verso - dicono i giudici - non fondato il ricorso, in quanto di fatto propone "censure in fatto ed instando sostanzialmente per la non consentita  sovrapposizione del giudizio del giudice di legittimità a quello del giudice di merito riguardo al materiale probatorio valutato, con congrua motivazione, da quest’ultimo". In conclusione il ricorso va rigettato.

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