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lunedì 30 settembre 2013
Via alla pensione anticipata: i chiarimenti del Ministero e le istruzioni dell’INPS
Con l’emanazione della recente circolare INPS n. 119 del 1^ agosto 2013 e del messaggio INPS n. 12997 del 12 agosto 2013, si è quasi completata la struttura e definizione del quadro normativo e amministrativo, riguardante i cosiddetti pensionamenti “anticipati”, istituiti nell’ordinamento previdenziale italiano dall’art. 4 (co. da 1 a 7) della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c. d. “Decreto sviluppo”) e dal successivo “Decreto sviluppo bis”.
Lo scorso giugno il Ministero del Lavoro aveva già dettato, con apposita circolare (la n. 24 del 19 giugno 2013), le prime istruzioni operative della nuova tipologia prevista dalla riforma Fornero, che proprio per le sue caratteristiche è stata anche denominata “prepensionamento a carico delle aziende”. Invero il provvedimento – che si applica ai datori di lavoro con più di quindici dipendenti (computando, in analogia con quanto previsto con riferimento ad altri istituti, i dipendenti di qualunque qualifica, ad esclusione degli apprendisti, dei lavoratori con contratto di inserimento lavorativo o con contratto di reinserimento) e interessa esclusivamente i soggetti prossimi al pensionamento ed in particolare coloro che matureranno i requisiti minimi per la pensione (a carico dell’INPS, incluse le gestioni ENPLAS e INDAP) entro quattro anni successivi alle cessazione del rapporto – pur presentando vantaggi per tutte e tre le parti in causa (il lavoratore potrà evitare i disagi conseguenti di una difficile ricollocazione presso altre aziende, il datore di lavoro avrà la possibilità di effettuare il turn over dei propri dipendenti immettendo “forze fresche” nella compagine produttiva e l’ordinamento previdenziale eviterà il ripetersi dell’increscioso fenomeno dei lavoratori c. d. “esodati”) resta principalmente a carico del datore di lavoro. Quest’ultimo infatti, come contropartita all’uscita anticipata dei dipendenti più “anziani”, dovrà sobbarcarsi il non indifferente onere di assicurare ai lavoratori interessati dalla procedura una prestazione corrispondente all’importo della pensione (c. d. assegno di quiescenza), che spetterebbe loro in base alle regole vigenti, nonché quello relativo alla contribuzione figurativa del lavoratore fino al raggiungimento effettivo del diritto al pensionamento (momento a partire dal quale inizierà l’erogazione definitiva della pensione da parte dell’INPS e terminerà la prestazione garantita dall’azienda). Lo stesso datore dovrà inoltre farsi carico del costo della fideiussione bancaria necessaria per la copertura degli impegni che assumerà nei confronti dell’INPS.
In tutto avrà a disposizione tre possibili procedure.
L’incentivo all’esodo mediante accordo aziendale si compone di un accordo a formazione progressiva tra la parte datoriale e quella delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in azienda e della successiva adesione da parte del dipendente. L’accordo sarà vincolante solo se accettato dagli interessati, per cui la cessazione del rapporto sarà frutto di una risoluzione consensuale.
L’accompagnamento alla pensione è previsto anche nell’ambito di procedure di mobilità (ex art. 4 e 24 della L. 223/91), laddove il criterio di scelta sarà però dato dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. In virtù della finalità della norma, volta a consentire una uscita anticipata dal mercato del lavoro, e come espressamente stabilito dal comma 7-ter, ai lavoratori licenziati in base all’accordo non si applicherà il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni effettuate dal medesimo datore di lavoro nei sei mesi successivi al licenziamento. Per il resto la procedura seguirà l’iter naturale con l’unica differenza che il licenziamento darà luogo in tal caso non alla mobilità, bensì alla corresponsione della prestazione di importo pari al trattamento di pensione fino a quel momento maturato.
Tale prestazione sostituisce il diritto all’ASPI e conseguentemente fa venir meno l’obbligo al versamento del contributo di compartecipazione al finanziamento della stessa. Per questa fattispecie è inoltre prevista la possibilità per il datore di recuperare le somma pagate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della 223/1991, mediante conguaglio dei contributi dovuti all’INPS. A ben vedere, pertanto, si tratta di disposizioni che semplificano la fase di fuoriuscita del personale più anziano - a fronte di una procedura ex articoli 4 e 24 della legge 223 molto più complessa e ricca di tortuosi e articolati passaggi - senza, peraltro, sfavorire i lavoratori, per i quali si lasciano inalterate tutte le garanzie.
L’ultima fattispecie si riferisce agli accordi, relativi al personale dirigente, sottoscritti con le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo di lavoro di categoria, indipendentemente dalla rappresentatività delle stesse presso il datore di lavoro coinvolto. Se si prescinde da tale precisazione, la fattispecie sembra in tutto e per tutto analoga a quella relativa all’accordo con incentivo all’esodo (ossia la prima ipotesi prevista dalla norma), e dunque anche in questo caso si darà luogo, con l’adesione del lavoratore all’accordo siglato, ad una risoluzione consensuale.
Ora, la richiamata circolare l’INPS fornisce le indicazioni per l’accesso alla prestazione prevista dalla riforma Fornero a favore dei lavoratori i cui trattamenti sono a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, per le quali si fa riserva di successivi interventi.
Preliminarmente il datore di lavoro dovrà presentare alla sede INPS competente l’accordo sindacale stipulato nell’ambito del quale dovrà essere evidenziato il numero dei dipendenti coinvolti. Seguirà il rilascio di un apposito codice PIN con il quale sarà possibile effettuare tutte le operazioni online. In particolare si dovrà comunicare l’elenco dei lavoratori effettivamente interessati nonché la stima dell’impegno complessivo utile per la determinazione dell’importo della fideiussione che, così come richiesto dalla legge, le società dovranno presentare a garanzia degli impegni assunti. L’accordo potrà inoltre stabilire il coinvolgimento di lavoratori che raggiungeranno il requisito per il pensionamento anticipato lungo un periodo pluriennale (e non solo annuale).
La prestazione è calcolata alla data di accesso, senza considerare la contribuzione figurativa versata in futuro dal datore di lavoro. Al pensionamento definitivo, l’INPS procederà nuovamente al calcolo della pensione sulla base delle condizioni e della normativa allora in vigore. Qualora applicabile, la prestazione è anche soggetta alla riduzione prevista dalla riforma Monti-Fornero nei casi di pensionamento antecedenti ai 62 anni di età. La pensione non è soggetta a perequazione e non è reversibile.
Con il successivo messaggio 12997 pubblicato il 12 agosto 2013, l’INPS rende inoltre disponibile le istruzioni ed il modello che i datori di lavoro devono utilizzare per presentare all’istituto di previdenza l’accordo sottoscritto con i sindacati. Si tratta di un documento molto semplice in cui, oltre alle generalità, il datore di lavoro deve indicare la data di verbale di accordo, la data di inizio e fine della validità dell’accordo, il numero di lavoratori interessati oltre ad allegare l’accordo stesso. In caso di aziende che hanno sedi contributive presso più sedi INPS, l’accordo deve essere presentato alla struttura che gestisce la matricola aziendale principale.
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fonte: Danilo Vitali e Michela Bignami, Studio Legale Avv. Danilo Vitali/ilsole24ore/Via alla pensione anticipata: i chiarimenti del Ministero e le istruzioni dell’INPS
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