giovedì 12 settembre 2013

Stalking e lesioni personali possono concorrere - Cass. Pen. 32147/2013

Cassazione Penale, Sez. V, 24 luglio 2013 (ud. 16 aprile 2013), n. 32147
Presidente Ferrua, Relatore Bruno, P. G. D’Ambrosio

Depositata il 24 luglio scorso la pronuncia numero 32147 della Corte di Cassazione in tema di stalking.
Tralasciando i fatti che hanno portato alla pronuncia in esame (per i quali si rimanda alla sentenza in allegato) uno solo era il motivo di ricorso presentato dalla ricorrente Procura di Napoli.

L’imputato, in particolare, era accusato di due distinti reati, rispettivamente ascritti ai capi A) e B).
Il primo – configurato ai sensi dell’art. 612 bis c.p., commi 1 e 2 – per avere posto in essere reiterate condotte di minaccia e molestie, cagionando alla persona offesa con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, un perdurante grave stato di paura ingenerandolo fondato timore per la propria incolumità al punto da costringerla ad alterare le abitudini di vita;
Il secondo riguardava, invece, il reato di cui all’art. 61 c.p., n. 2 e art. 582 c.p., perchè al fine di commettere il delitto di cui al capo A), colpiva con una valigia alla testa la persona offesa, cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette come da referto sanitario in atti.
A fronte di tali imputazioni, avvinte da rapporto di connessione teleologia, di cui all’art. 61 c.p., n. 2, il Gip, nel prendere atto che per entrambe era intervenuta remissione di querela, ha provveduto di conseguenza, ai sensi dell’art. 531 cod. proc. pen., dichiarando non doversi procedere in ordine ai due reati perchè estinti per intervenuta remissione di querela.
Per giungere a siffatta conclusione, ha ritenuto di dover escludere l’aggravante di cui al capo B), che rendeva il reato di lesione personale procedibile d’ufficio; ha altresì escluso il rapporto di connessione teleologia tra i due delitti, considerato che l’aggressione fisica, dalla quale erano derivate le lesioni, risultava commessa durante il rapporto di convivenza ossia in circostanze di tempo indipendenti dai fatti persecutori di cui al capo A): era, infatti, emerso che la relazione sentimentale era stata intervallata da periodi di interruzione.
Con unico motivo di impugnazione parte ricorrente denunciava inosservanza od erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 61 c.p., n. 2), ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), nonchè contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione.
Lamentava, in particolare, che il giudice del merito abbia escluso la sussistenza del nesso teologico sull’infondato presupposto che il delitto di lesione personale non fosse avvenuto in costanza dell’attività persecutoria e fosse, quindi, indipendente dalla stessa. A dire di parte ricorrente, inoltre, era incongruo ritenere che – perseguibile a querela di parte il reato di stalking, per discutibile scelta del legislatore, anche nei casi, come quello di specie, in cui assorbiva delitti di minaccia grave o mediante uso di armi perseguibili di ufficio – una volta intervenuta la remissione per gli atti persecutori non dovesse residuare il reato di minaccia aggravata a mano armata, perseguibile d’ufficio.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato.
In particolare hanno osservato i giudici che nessun dubbio può sussistere sull’autonomia delle due distinte fattispecie delittuose, concettualmente ed ontologicamente non sovrapponigli, posto che l’evento del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. non deve necessariamente sostanziarsi in uno stato patologico potendo consistere in perdurante grave stato di ansia o di paura, ove invece l’evento del reato di lesione personale, di cui all’art. 582 cod. pen., consiste nella malattia, genericamente intesa, nel corpo o nella mente (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, rv. 250158).
I suddetti reati possono, pertanto, pacificamente concorrere, con conseguente possibilità che il reato di lesione personale possa essere posto in rapporto di connessione teleologica con l’altra fattispecie delittuosa, che, come è noto, comporta procedibilità d’ufficio dello stesso delitto di lesione personale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582-585 e 576 cod. proc. pen.

Per scaricare la sentenza clicca qui: Stalking e lesioni personali possono concorrere - Cass. Pen. 32147/2013

Fonte: giurisprudenzapenale.com

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