06 settembre 2013
Spetta al giudice ordinario e non ha quello amministrativo decidere sul rifiuto della pa di autorizzare e rimborsare le cure all’estero. Lo hanno deciso le Sezioni unite con l'ordinanza 6 settembre 2013 n. 20577. Il magistrati hanno precisato che "benché nella specie non sia stato chiesto il rimborso di spese affrontate per cure specialistiche praticate all’estero pur in mancanza di autorizzazione, ma invece l’annullamento dell’atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuarle, non di meno va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto dei provvedimento richiesto, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni dei giudice ordinario, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (ex mu!tis, Cass., sez. un., nn. 23284/2010, 4633/2007, 9005/1993). Resta peraltro salva la possibilità per il giudice ordinario, innanzi al qua le parti vanno rimesse, di interpretare la domanda nel senso che sia in essa compresa la richiesta di declaratoria del diritto ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare le cure all’estero sulla base delle valutazioni non discrezionali, ma meramente tecniche, attribuite in materia alla pubblica amministrazione".
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Fonte: ilsole24ore
Spetta al giudice ordinario decidere sul rifiuto della Pa di autorizzare cure all'estero
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