La Stampa - Se ci sono le prove non è contestabile la residenza all’estero
Non è sufficiente contestare che il cittadino italiano sia rientrato in Italia molte volte, per poterne contestare la residenza all’estero. Nel caso oggetto di trattazione nella sentenza della Cassazione (Sezione Tributaria) n. 20285/2013, il contribuente, tennista, aveva stabilito la propria residenza nel Principato di Monaco. L’Agenzia delle Entrate, presupponendo la residenza nel territorio nazionale, aveva accertato in capo allo sportivo un reddito imponibile relativo alle partecipazioni alle gare e alle sponsorizzazioni ricevute. Secondo una consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n.14434/2010, 13803/2001 e 10179/2003) la sola iscrizione nell’anagrafe dei residenti all’estero non esclude la residenza in Italia, “allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali”. Spetta al contribuente la prova della sussistenza all’estero di legami personali ed economici che escludano la residenza in Italia, attraverso elementi di fatto quali la “disponibilità di un’abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali”. Nel caso di specie il contribuente aveva dimostrato di aver stipulato con il coniuge un regolare contratto di affitto, di corrispondere i canoni e le spese relative alle utenze (telefoniche, televisive) e di possedere contratti bancari nel territorio monegasco. Era dunque chiara la presenza di interessi familiari e patrimoniali all’estero e conseguentemente l’assenza di tali rapporti in Italia. Non sono stati considerati decisivi gli elementi dell’Amministrazione, secondo cui l’attività “internazionale” dello sportivo e i suoi continui viaggi in Italia avrebbero provato la sua residenza nel Bel Paese. La Cassazione ha dunque accolto le tesi del contribuente condannando l’Agenzia a rifondere le spese.
Fonte: http://fiscopiu.it/news/se-ci-sono-le-prove-non-contestabile-la-residenza-all-estero
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giovedì 5 settembre 2013
Se ci sono le prove non è contestabile la residenza all’estero
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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