Le dichiarazioni rilasciate dall’imputato dietro richiesta degli agenti di polizia non possono essere considerate spontanee, ma la condanna del palpeggiatore viene confermata grazie alle dichiarazioni e al riconoscimento effettuati dalla persona offesa. Questo è quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 20387/13.
Il caso
Un uomo veniva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e 4 mesi di reclusione per avere commesso il reato di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, c.p.) palpeggiando il sedere di una donna. Contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna, propone ricorso l’imputato. Errata, secondo il ricorrente, la decisione dei giudici territoriali di basare la propria decisione sul racconto della persona offesa e sulle dichiarazioni che lo stesso ricorrente aveva rilasciato dietro richiesta degli agenti. Dichiarazioni dell’imputato agli agenti di polizia non utilizzabili perché è violato il diritto all’assistenza del difensore? Su quest’ultimo punto concordano i giudici di Cassazione, in quanto possono trovare applicazione i principi fissati dalla stessa Corte (sentenza n. 36596/2012), secondo i quali si è in presenza di «dichiarazioni assunte in violazione del diritto all’assistenza del difensore e come tali, siano le stesse qualificabili o meno come effettivamente spontanee, non utilizzabili neppure in sede di giudizio abbreviato». Infatti – precisano gli Ermellini - nel caso di specie, le dichiarazioni dell’imputato non sono qualificabili come spontanee, pertanto sussiste la violazione del diritto di assistenza tecnica. Tuttavia, la Corte di appello ha ritenuto pienamente provato che l’imputato sia l’autore delle condotte contestate anche soltanto basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa che, tra l’altro, aveva effettuato il riconosciuto dell’aggressore anche davanti agli agenti di polizia. Ecco perché la Cassazione rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
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martedì 24 settembre 2013
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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