mercoledì 4 settembre 2013

Impugnazione non indicante precise ragioni di dissenso: inammissibile!

Impugnazione non indicante precise ragioni di dissenso: inammissibile!

Tribunale di sorveglianza di Torino, ordinanza 19.06.2013 n° 2378 (Simone Marani)
Va dichiarata inammissibile l’impugnazione che, contravvenendo alla sua funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato, non contiene l’enunciazione di precise ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni poste a fondamento di quel provvedimento. E' quanto emerge dall'ordinanza 19 giugno 2013, n. 2378 del Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Il Tribunale di Sorveglianza osserva che coessenziale al concetto stesso di impugnazione è quello di critica nei confronti del provvedimento impugnato, come confermato dall'orientamento dominante in giurisprudenza di legittimità, richiamato nell'ordinanza, secondo il quale “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso” (per tutte Cass. pen., Sez. VI, sentenza 11 marzo 2009, n. 20377).

Proprio per la funzione di critica argomentata del provvedimento gravato, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione è di regola necessaria l’enunciazione di motivi specifici, ovvero di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all’atto impugnato (tranne le ipotesi eccezionali espressamente previste dalla legge, come nel caso di richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.).

Da tutto ciò deriva la necessità, secondo il Tribunale di Sorveglianza, che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato vengano contrapposte dall’impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo Giudicante ed ipoteticamente giustificanti l’annullamento o la riforma del suo provvedimento.

Nel senso di considerare inammissibili le impugnazioni che non contengono alcuna valutazione critica delle ragioni prospettate nel provvedimento gravato è la giurisprudenza dominante: “In tema di impugnazione il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall’art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare con chiarezza e precisione gli elementi alla base delle censure, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato” (Cass. pen., Sez. IV, sentenza 1 aprile 2004, n. 24054).

Più recentemente Cass. pen., Sez VI, sentenza 18 dicembre 2012, n. 1770, secondo la quale “In tema di impugnazione, i motivi di appello devono essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie” e Cass. pen., Sez. VI, sentenza 9 gennaio 2013, n. 5879, ai sensi della quale: “È inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, denunciando il difetto di motivazione della sentenza di appello per omesso o manifestamente illogico o contraddittorio confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività, i passaggi della sentenza di primo grado ignorati o confrontati in modo manifestamente illogico o contraddittorio”.

(Altalex, 31 luglio 2013. Nota di Simone Marani. Per approfondimenti: "Le impugnazioni", Antonella Batà, IPSOA, 2012)

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