Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 2 settembre 2013 n. 20053
L’esecuzione per il rilascio dell’immobile può essere effettuata anche contro l’occupante abusivo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 20053/2013.
La Suprema corte ha dunque stabilito che “in tema di esecuzione forzata per rilascio, legittimato passivo dell’azione esecutiva è colui che si trova ad occupare il bene oggetto dell’esecuzione; pertanto, qualora sia stato disposto il rilascio dell’immobile detenuto dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall’attore anche nei confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza; o ai sensi dell’art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti”.
Fonte: ilsole24ore
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