giovedì 8 agosto 2013

Rettifica del sesso anche senza intervento chirurgico

Rettifica del sesso anche senza intervento chirurgico

Ed infatti, premesso e ribadito, come non sia necessario l’intervento chirurgico per consentire la rettifica dell’atto di nascita  “in altri termini la legge n.164/82 non prevede il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come presupposto indispensabile per la rettifica, ma dispone solo che tale intervento debba essere autorizzato quando necessario” la nozione della “identità sessuale” deve essere ricercata alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 161/1985 che ha affermato (sin dal 1985) il principio della “identità del sesso” non basantesi solo sui “caratteri sessuali esterni” ma, costituendo questa “un dato complessivo della personalità detrminato da un insieme di fattori dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio privilegiando - il o i - fattori dominanti”, ne consegue, secondo i giudici, come la lettura dell’intero sistema normativo debba essere sempre “rispettosa dell’equilibrio personalissimo dell’area sessuoaffettiva”.

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