giovedì 22 agosto 2013

Modello 730 anche per chi è senza sostituto d'imposta

 Modello 730 anche per chi è senza sostituto d'imposta

Con la conversione in legge del Decreto del Fare, emerge l'opportunità di estendere l'utilizzo del modello 730 anche a chi è titolare di redditi di lavoro dipendente ma non ha un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio: sarà comunque possibile rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato. Nel caso di dichiarazione a debito, chi presta l’assistenza fiscale verserà le imposte attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnerà al contribuente l’F24 già compilato perché provveda direttamente all’adempimento. Nel caso invece di dichiarazione a credito, il rimborso verrà effettuato dall’Amministrazione finanziaria. La norma sarà a regime dal prossimo anno, ma ne è prevista l’applicazione già in riferimento ai redditi del 2012, nel caso in cui dall’esito contabile della liquidazione risulti un importo a credito: i contribuenti interessati potranno presentare il modello 730/2013 dal 2 al 30 settembre prossimi, secondo le modalità che verranno indicate con provvedimento delle Entrate. La disposizione riguarda: i titolari di redditi di lavoro dipendente; i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente; i compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore; i compensi per la partecipazione a collegi e a commissioni; le somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali; le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e gli assegni corrisposti da altre confessioni religiose per il sostentamento dei propri ministri del culto; le indennità corrisposte per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo; gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, come, ad esempio, gli assegni al coniuge separato, quelli corrisposti in forza di testamento o, ancora, quelli alimentari corrisposti ai familiari; i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Fonte: http://fiscopiu.it/news/730-anche-chi-senza-sostituto

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