mercoledì 21 agosto 2013

Fatali i calcinacci sulle scale: il condominio deve pagare, ma la condomina può essere corresponsabile

 Fatali i calcinacci sulle scale: il condominio deve pagare, ma la condomina può essere corresponsabile

Alla luce dell’episodio, e del contesto, è logico presumere che siano stati i materiali presenti sulle scale, e caduti da soffitto e pareti, a provocare la caduta della donna. Ciò può portare a delineare la responsabilità del condominio. Ma resta comunque da valutare il comportamento della persona rimasta vittima dell’incidente: ella, da condomina, conosceva quei luoghi.

Il caso
Nessun testimone? Ma la famigerata ‘scena del crimine’ può bastare per trarre adeguate conclusioni... Anche se non si parla – come solitamente avviene, invece, nella fiction made in Usa – di fatti di sangue, bensì, più semplicemente, di una accidentale caduta lungo la scala di un condominio (Cassazione, sentenza 9140/13). Eppure, almeno secondo i giudici di Tribunale e Corte d’Appello, lo sfortunato incidente subito da una condomina percorrendo la scala del palazzo non può portare all’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del condominio. Ciò perché «nessun testimone è stato in grado di precisare le modalità della caduta», e, soprattutto, perché la constatazione che «i gradini fossero sporchi di materiale di risulta murario» non è sufficiente, secondo i giudici, per addebitare al condominio la responsabilità. Ecco spiegata, quindi, la decisione di negare il risarcimento alla donna. Decisione che, però, viene messa seriamente in discussione dai giudici della Cassazione, i quali, analizzando le lamentele della donna, si soffermano, in particolare, sull’ipotesi di «nesso causale tra presenza di materiali di risulta e caduta». Su questo fronte viene evidenziato, in premessa, che «non è immaginabile come un teste potesse con certezza attribuire la caduta alla presenza di materiali di risulta», e viene aggiunto, subito dopo, che in determinate situazioni «la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto». Detto ancor più chiaramente, è logico legare, almeno sulla carta, il «fatto ignoto», ossia la «causa della caduta», col fatto «noto», ossia la «presenza di materiali di risulta», caduti «dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale». Per questo la decisione della Corte d’Appello è da rimettere in discussione, sanciscono i giudici della Cassazione. Che, poi, aggiungono, in conclusione, che è comunque plausibile «ritenere, in ipotesi, che la qualità di condomina della persona incorsa nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosità del contesto, le imponesse una particolare cautela nell’affrontare la discesa delle scale» e, di conseguenza, «ravvisare il concorso» della donna «nell’accadimento del fatto».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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