Il lavoratore che ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali e che non ha maturato il diritto alla pensione in nessuna di esse, ha il diritto di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso le diverse gestioni, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o di inabilità. I periodi, che ribadiamo non devono coincidere, possono essere sommati, poiché considerati singolarmente, ciascuno di loro non potrebbe dare diritto alla pensione. Fino a dicembre 2011, era possibile considerare solo periodi di lavoro superiori ai tre anni, ma tale vincolo è stato abolito con la Riforma Fornero. Interviene ora l'INPS per fornire indicazioni operative in merito all’applicazione della nuova normativa in tema di ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi. In particolare vengono fornite indicazioni in merito: alla costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione; alla facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, Legge 29/1979; alla rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione; al cumulo dei i periodi assicurativi non coincidenti che consente ai soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di conseguire un’unica pensione.
(fonte: fiscopiu.it)
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