mercoledì 8 giugno 2016

Riforma della giustizia penale: le modifiche al codice penale e di procedura penale

Diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali, potenziamento della risposta punitiva nei confronti di taluni reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale, potenziamento delle garanzie e delle prerogative delle persone offese, potenziamento della tutela della privacy delle persone coinvolte nel processo penale, ammodernamento della disciplina dell’infermità mentale, potenziamento degli effetti rieducativi dell’esecuzione penale: questi in sintesi gli obiettivi fondamentali del progetto di riforma del sistema penale attualmente in discussione al Senato, quali emergono dal testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia il 4 maggio scorso. Obiettivi ambiziosi e di ampia portata perseguiti attraverso numerose modifiche che incidono sull’intero sistema normativo penale. Eccone una sintesi.
L’obiettivo della diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali è perseguito, nell’ottica della riduzione dell’enorme carico di lavoro degli uffici giudiziari:
- attraverso l’introduzione, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, di una nuova causa di estinzione del reato (che si aggiunge a quella, anch’essa introdotta di recente con la stessa finalità, della sospensione del procedimento con messa alla prova seguita da esito positivo della prova stessa): tale nuova causa di estinzione ha come presupposto l’adozione da parte del reo di condotte riparatorie (integrale riparazione del danno cagionato dal reato, mediante restituzioni e risarcimento, ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato stesso), in linea con le recenti istanze volte al potenziamento delle forme di giustizia riparativa in materia penale;
- con la delega al Governo per l’ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela di parte, in particolare per i reati contro la persona o il patrimonio che arrechino offese di modesta entità e per i reati di violenza privata e minaccia.
Nell’ottica di limitare la durata dei procedimenti penali – evitando che la prolungata sottoposizione a processo penale si trasformi essa stessa in pena anticipata per l’imputato e riducendo al contempo il tasso di prescrizione – si muovono poi le modifiche al codice di procedura penale finalizzate a ridurre la durata sia delle indagini preliminari (a garanzia dell’indagato), sia del processo, in particolare: ampliando le possibilità di ricorso alla partecipazione a distanza dell’imputato al dibattimento; limitando la proponibilità di eccezioni difensive di nullità, inutilizzabilità o incompetenza (in caso di giudizio abbreviato) e l’assunzione di prove irrilevanti (in dibattimento); soprattutto, limitando e disciplinando in maniera più stringente il sistema delle impugnazioni, da parte sia degli organi dell’accusa che della difesa (anche mediante l’applicazione più severa di sanzioni pecuniarie in caso di impugnazioni abusive o strumentali) ed eliminando numerosi formalismi che appesantiscono il lavoro degli organi giudiziari (soprattutto della Corte di Cassazione).
In materia di impugnazioni si prevedono tra l’altro: limiti più incisivi alla ricorribilità per Cassazione della sentenza di non luogo a procedere, della sentenza di patteggiamento e della sentenza di appello confermativa di sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado; una più precisa disciplina della struttura formale della sentenza (finalizzata a sua volta a rendere più stringente e intellegibile il contenuto di eventuali impugnazioni); la competenza dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato a dichiarare, in taluni casi specifici, l’inammissibilità dell’impugnazione; l’introduzione del concordato in appello con rinuncia ai motivi; l’abolizione della facoltà della parte di presentare personalmente ricorso per Cassazione; l’attribuzione al giudice di appello della competenza in materia di rescissione del giudicato.
L’obiettivo del potenziamento della risposta punitiva in relazione a taluni reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale è invece perseguito attraverso:
- l’inasprimento delle pene e la previsione di limiti all’applicabilità di circostanze attenuanti (per i reati di scambio elettorale politico-mafioso, rapina, furto in abitazione o con strappo);
- soprattutto, l’introduzione di limiti all’operatività della prescrizione, mediante l’allungamento dei relativi termini (per i reati di corruzione propria, impropria e in atti giudiziari), la fissazione di una diversa decorrenza meno favorevole al reo (per diversi reati di abuso su minori) e l’aumento dei casi di sospensione della prescrizione stessa, in particolare dopo il deposito delle sentenze di primo e secondo grado (a fini di contrasto delle tecniche dilatorie adottate dalle difese). Si tratta, com’è noto, di una della parti più controverse di tutta la riforma, anche per il significato che il tema della prescrizione ha assunto nell’ambito del dibattito politico-mediatico sul contrasto alla corruzione e, più in generale, sui rapporti politica-giustizia. Va comunque rilevato che, anche al fine di superare i problemi potenzialmente derivanti dall’eventuale applicazione retroattiva delle nuove norme, si prevede espressamente che queste si applichino solo ai fatti commessi dopo la loro entrata in vigore.
L’obiettivo del potenziamento delle garanzie e delle prerogative della persona offesa, che si colloca in un più ampio orizzonte di superamento della centralità del reo nel processo penale e di correlativa maggiore attenzione alla vittima (peraltro in parallelo con la già richiamata tendenza al potenziamento della giustizia riparativa) è perseguito attraverso modifiche al codice di procedura penale tra cui vanno segnalate:
- la previsione del diritto della persona offesa di essere informata sullo stato del procedimento durante le indagini preliminari;
- la previsione della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza dell’avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione ovvero prima della scadenza del termine concesso alla persona offesa per presentare opposizione alla richiesta stessa.
Nel senso del potenziamento della tutela della privacy delle persone coinvolte nel processo penale si muovono poi le deleghe al Governo:
- per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (soprattutto al fine di adeguarla ai più recenti principi nazionali ed europei in materia di protezione dei dati personali);
- soprattutto, per una nuova disciplina delle intercettazioni (altro punto tra i più controversi della riforma), ispirata ai principi di riservatezza delle comunicazioni (in particolare quelle non rilevanti o relative a persone solo occasionalmente coinvolte nel procedimento), punibilità della diffusione di comunicazioni fraudolentemente captate, se esclusivamente finalizzata a danneggiare la reputazione o l’immagine altrui (salvo il diritto di difesa o di cronaca e l’utilizzo in procedimenti giudiziari), semplificazione dell’utilizzo processuale delle intercettazioni nei più gravi reati contro la pubblica amministrazione.
Ancora, mirano all’adeguamento all’evoluzione scientifica della disciplina dell’infermità mentale:
- la delega al Governo per la revisione della nozione di infermità mentale (da estendersi, a talune condizioni, ai disturbi della personalità), per la previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura o di controllo determinate nel massimo e calibrate sulle necessità terapeutiche e per la previsione, nei casi di ridotta capacità di intendere e di volere, di misure sanzionatorie idonee a superare le condizioni che hanno ridotto la capacità stessa;
- la limitazione della sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato ai soli casi di incapacità reversibile, con previsione, nei casi di incapacità irreversibile, di una pronuncia di non doversi procedere, al fine di evitare sospensioni sine die e il fenomeno dei c.d. “eterni giudicabili”.
Infine, nel senso del potenziamento degli effetti rieducativi dell’esecuzione penale si muovono la delega al Governo per la rivisitazione, nell’ottica del minor sacrificio possibile della libertà personale, del cosiddetto “doppio binario” (applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza), nonché quella per la semplificazione della fase esecutiva, per il potenziamento del ricorso alle misure alternative e ai benefici penitenziari (anche attraverso la tendenziale eliminazione di preclusioni o automatismi che limitano l’accesso agli stessi per ergastolani, recidivi e autori di determinati reati), e per il potenziamento della risocializzazione attraverso il lavoro, il volontariato, l’istruzione, la formazione professionale, l’attività riparatoria, il diritto all’affettività in carcere, l’attenzione alle specifiche esigenze dei detenuti stranieri e minori di età.

Fonte: www.quotidianogiuridico.it//Riforma della giustizia penale: le modifiche al codice penale e di procedura penale | Quotidiano Giuridico

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