giovedì 14 gennaio 2016

Ebbrezza alla guida e rifiuto alcol test, «tenuità» dubbia

Finisce alle Sezioni unite della Cassazione la non punibilità per tenuità del fatto per l’alcol alla guida. Con due ordinanze depositate il 17 dicembre, la Quarta sezione penale ha rimesso la questione dell’applicabilità del beneficio ai reati di guida in stato di ebbrezza (n.19089/2015) e rifiuto di sottoporsi all’alcol test (questione pendente n.21513/2015). In entrambi i casi, la stessa sezione nei mesi scorso aveva emesso sentenze che ammettevano la possibilità di applicazione, ma ora viene ritenuto opportuno un approfondimento da parte delle Sezioni unite.
Riguardo alla guida in stato di ebbrezza (articolo 186, comma 2, del Codice della strada), si pone innanzitutto il problema che proprio il caso più lieve di tutti è punito con sanzioni amministrative, quindi non rientra nella non punibilità, che vale solo per le fattispecie penali, più gravi. Per queste ultime, la sentenza 44132/2015 aveva ritenuto restassero applicabili almeno le sanzioni amministrative accessorie (come sospensione e revoca della patente). Ciò «rafforza il convincimento che il legislatore abbia...escluso qualsiasi possibilità di attribuire connotazioni di “particolare tenuità”».
Ma in ogni caso è dubbio che le sanzioni amministrative restino, perché non sono previste espressamente dall’articolo 131-bis del Codice penale (che ha introdotto la non punibilità per tenuità del fatto) e l’articolo 186 del Codice della strada, almeno nel comma 2-quater e dove parla della possibilità di scontare la pena con lavoro di pubblica utilità, pare legare anch’esse alla condanna penale.
Inoltre, il comma 2 prevede già una graduazione di sanzioni secondo il tasso alcolemico e alcune aggravanti (guida notturna, incidente e abitualità), il che può anche far pensare che sia stato già il legislatore a valutare tenuità e gravità e quindi un apprezzamento da parte del giudice parrebbe inopportuno.
Infine, la guida in stato di ebbrezza è reato di pericolo e non di danno o evento, per cui è rilevante la mera condotta e non le sue modalità, che invece vanno valutate proprio quando bisogna decidere se c’è tenuità del fatto.
Quanto al rifiuto dell’alcol test (articolo 186, comma 7), la tenuità era stata ammessa dalla sentenza 33821/2015, ma ora la Quarta sezione afferma che esso è un reato istantaneo, che nasce da una condotta sempre uguale a se stessa, dunque di impossibile graduazione. E in effetti la sentenza 33821 aveva riconosciuto la tenuità considerando non il rifiuto in sé, ma ma la condotta di guida non «concretamente pericolosa» che l’imputato stava tenendo quando è stato fermato per il controllo. Il che comunque ha poco a che vedere col rifiuto in sé, unico elemento a qualificare giuridicamente il reato, perché il comma 7 contiene la clausola di sussidiarietà «salvo che il fatto costituisca più grave reato».
Sia per lo stato di ebbrezza sia per il rifiuto, la quarta sezione ritiene inapplicabile il principio stabilito dalla Consulta (sentenza 265/2005) secondo cui il principio di offensività di una condotta opera su due piani (offensività astratta e offensività concreta), perché il bene tutelato è la sicurezza stradale, che ha una connotazione troppo generica per avere un profilo concreto.

fonte: www.ilsole24ore.com/Maurizio Caprino/Ebbrezza alla guida e rifiuto alcol test, «tenuità» dubbia - Il Sole 24 ORE

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