lunedì 25 novembre 2013

AVVISI CONSEGNATI NELLE MANI DEL FAMILIARE, MA NON ALL’INDIRIZZO DEL DESTINATARIO: NOTIFICA INESISTENTE, CONTRIBUENTE SALVO

Cartelle di pagamento in ‘regalo’ per il contribuente: in ballo “Iva e Irpef relative agli anni d’imposta dal 2003 al 2004”. Ma il Fisco commette un errore nella consegna degli “avvisi di accertamento”, ‘bussando’ alla porta sbagliata, non quella del contribuente, bensì quella della madre.
Questo errore si rivela decisivo, e assolutamente propizio per il contribuente, che vede annullate definitivamente le “cartelle di pagamento”.
A dare tale giudizio tranchant sono i giudici della Cassazione, i quali smentiscono l’ottica adottata dalle Commissioni tributarie, laddove si era sottolineato che va considerata “validamente effettuata la notifica a familiare, ancorché non convivente e residente in luogo diverso, nella presunzione che l’atto venga portato poi a conoscenza dell’effettivo destinatario in tempi ragionevoli, sebbene l’organo accertatore non può dar prova del tempestivo ed effettivo recapito”.
Tale visione è assolutamente erronea, chiariscono i giudici della Cassazione, ricordando che, in questa vicenda, “le notifiche” sono state “effettuate a mani della madre del contribuente ed in luogo diverso da quello della sua residenza”.
Questo particolare non può essere trascurato, perché, in caso di “notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario”, la “presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto, non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l’ipotesi della presumibile consegna”.
Per questo motivo, come detto, deve essere considerata acclarata la “inesistenza della notifica”, con conseguente azzeramento delle “cartelle di pagamento”.
E assolutamente irrilevante, concludono i giudici, è il richiamo, fatto dal Fisco, al “pagamento delle sanzioni” effettuato dal contribuente: da tale atto, difatti, nulla si può dedurre “in ordine alla effettiva conoscenza degli atti di accertamento”.

Il testo integrale dell’ordinanza: clicca
AVVISI CONSEGNATI NELLE MANI DEL FAMILIARE, MA NON ALL’INDIRIZZO DEL DESTINATARIO: NOTIFICA INESISTENTE, CONTRIBUENTE SALVO (CASSAZIONE N. 26189 DEL 21 NOVEMBRE 2013) | Fisco e Diritto

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