mercoledì 20 gennaio 2016

Truffa al Bancomat? La banca è responsabile

La banca deve garantire la sicurezza del servizio bancomat per le manomissioni di terzi, anche quando il titolare della carta non la blocca immediatamente e non fa attenzione a nascondere il Pin quando lo digita. La Cassazione, con la sentenza 806, ribalta un doppio verdetto sfavorevole al ricorrente, riconoscendo la fondatezza dei suoi motivi.

Il correntista della banca aveva tentato di eseguire un prelievo bancomat ma l'apparecchio, dopo aver trattenuto la carta, aveva visualizzato la scritta «carta illeggibile» seguita da «sportello fuori servizio». Un inconveniente che il cliente aveva segnalato al vicedirettore della filiale, che lo aveva invitato a passare il giorno dopo; consiglio seguito, senza però rientrare in possesso della carta, che non era stata trovata. Trascorsi un paio di giorni il correntista si era accorto che dal suo conto erano stati prelevati circa 7mila euro, un “salasso” del quale aveva messo al corrente per iscritto il funzionario, aspettando però ancora 24 ore prima di denunciare il tutto all'autorità giudiziaria.

Per il Tribunale e per la Corte d'appello, il cliente è il solo responsabile di quanto accaduto. Lo “sprovveduto” correntista era stato vittima di una truffa da parte di uno sconosciuto che aveva prima manomesso il bancomat, poi si era avvicinato al ricorrente in difficoltà e con la e con la scusa di aiutarlo aveva memorizzato il codice. Per i giudici di merito, a fronte di un comportamento così poco accorto - aggravato dal mancato blocco della carta - la banca non aveva colpe.

Di parere diverso la Cassazione, secondo la quale l'istituto di credito è venuto meno al suo dovere di diligenza professionale (articolo 1176, secondo comma del Codice civile). Il vice direttore che ha raccolto la denuncia sul cattivo funzionamento del bancomat, invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello, ha rimandato il controllo al giorno successivo. Presenta profili di colpevolezza anche l'omessa verifica, attraverso il il circuito delle telecamere, della manomissione del dispositivo da parte di terzi. Elementi che la Corte d'appello non doveva sottovalutare.

La Cassazione ricorda che in una caso come quello esaminato, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, i giudici dovevano verificare che l'istituto bancario avesse adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza. Per la Suprema Corte, «la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento e assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere».

Il Codice civile non precisa la misura della diligenza nelle obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale: la valutazione, di carattere tecnico, va commisurata alla natura dell'attività e, in particolare, all'obbligo di custodia di uno strumento che è esposto al pubblico ed eroga denaro. La Corte d'appello dovrà ora tenere conto non solo di ciò che l'istituto non ha fatto, come il mancato esame delle telecamere, ma anche di ciò che ha fatto sbagliando, come l'ambigua indicazione di tornare il giorno dopo senza consigliare l'immediato blocco della carta. Inoltre, la Corte aveva trascurato del tutto la questione di prelievo di molto superiore al plafond contrattuale: 7mila euro a fronte dei 2.500 consentiti.

fonte: www.ilsole24ore.com/PatriziaMaciocchi//Truffa al Bancomat? La banca è responsabile - Il Sole 24 ORE

martedì 19 gennaio 2016

Sequestrati i beni del manager se è difficile reperire i beni societari

Se è “difficile” recuperare i beni della società, scatta il sequestro in capo al legale rappresentante. I Giudici della Cassazione, con la sentenza del 15 gennaio 2016, n. 1365, hanno respinto il ricorso di una società che era indagata per omesso versamento di IVA. Va detto che la società in questione non contestava l’omesso versamento, quanto piuttosto il fatto che il Giudice cautelare non avesse tenuto conto “dell’insussistenza del pericolo del ritardo”, né che avesse “verificato la possibilità di disporre il sequestro sul profitto del reato, cioè sulle somme indebitamente sottratte alla imposizione fiscale dalla società che era unico beneficiario del reato contestato”.

Ebbene, richiamandosi ad una linea già più volte seguita, la Cassazione ha affermato che è ammissibile l’esecuzione del provvedimento cautelare reale (sequestro) a carico del patrimonio della persona fisica quando non è immediatamente possibile attingere dal soggetto impersonale (società) nel cui interesse ha agito il legale rappresentante. Secondo la Suprema Corte, perciò, “è sufficiente ai fini della legittimità del sequestro operato in danno non del beneficiario del reato ma del suo autore, che sia evidenziata, in sede di adozione del provvedimento di sequestro in danno del legale rappresentante della società fiscalmente inadempiente ovvero in sede di provvedimento che, giudicando all’esito del riesame, abbia confermato la misura cautelare reale, una ragionevole situazione di difficoltà nel reperimento di beni della persona giuridica”. L’adempimento di tale onere è condizione sufficiente, secondo i Giudici, per dare il via libera all’aggressione dei beni del legale rappresentante.

Fonte: www.fiscopiù.it//Sequestrati i beni del manager se è difficile reperire i beni societari - La Stampa

Facebook: criticabile il bar presso cui si è stati serviti in maniera inadeguata

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che non assume rilievo penale laddove, nonostante lo stesso si sostanzi in una feroce critica, venga utilizzata una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, per cui va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.
Secondo la Cassazione il gestore di un locale commerciale pubblico non può lamentarsi che a mezzi dei cosiddetti social network vengano diffuse nei confronti della sua attività recensioni fortemente critiche formulata anche a mezzo di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta.

Il fatto
Un imputato era tratto a giudizio per il delitto di diffamazione avendo lo stesso postato su Facebook diversi commenti offensivi nei confronti di un locale commerciale ed avendo fondato, sempre nell'ambito della social network predetto, il gruppo cosiddetto "aboliamo il no bar".

La decisione
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica riteneva insussistente il fatto di reato, in particolare escludendo che le espressioni utilizzate nei confronti del titolare del locale commerciale criticato su Facebook avessero carattere ingiurioso o diffamatorio, essendo invece le stesse espressione del diritto di critica sia pur esercitato mediante il ricorso a formule linguistiche ironiche o goliardiche.
In effetti, la condotta censurata all'imputato era consistita nell'utilizzo di espressioni critiche con riferimento alle attività svolte all'interno di un bar ed in particolare con riferimento alla qualità scadente dei servizi offerti, lamentandosi la ristrettezza del locale e la cattiva modalità di preparazione dei drink e degli aperitivi offerti. Tuttavia, la formulazione di tali critiche - secondo il giudicante - rientra senz'altro, nonostante la forte ironia utilizzata, nell'esercizio del diritto di critica costituzionalmente tutelata, anche in ragione del fatto che chi esercita un'attività commerciale deve accettare il rischio delle altrui critiche qualora i servizi da lui offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono.
D’altronde, la stessa giurisprudenza si è pronunciata più volte in questo senso, asserendo che “in tema di delitti contro l'onore, il requisito della continenza … esige che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato” (Cass., sez. V, 9 marzo 2015, n. 18170), con la conseguenza che il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato sicché è legittimamente formulabile la critica più aspra purché la stessa sia espressa in “una forma espositiva corretta della critica - e cioè [sia] strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione – [non essendo vietato] l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (Cass., sez. V, 14 aprile 2015, n. 31669).

Per leggere la sentenza clicca qui:www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2016/01/19/facebook-criticabile-il-bar-presso-cui-si-e-stati-serviti-in-maniera-inadeguata/5665 pdf.pdf

fonte: www.quotidianogiuridico.it

Depenalizzazione, il Consiglio dei Ministri approva i decreti delegati. Attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei ministri di venerdì 15 gennaio, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi che attuano le disposizioni in materia di depenalizzazione dell’articolo 2, comma 2 e comma 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Si attende ora la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il primo decreto provvede a trasformare alcuni reati (puniti con multa o ammenda) in illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria, con l’obiettivo anche di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere più effettiva la sanzione.
Il secondo decreto provvede a sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa. Competente a decidere diventa il giudice civile.
In tema di sanzioni penali, si segnala la risposta del ministro Orlando in occasione del question time alla Camera giovedì 14 gennaio
In linea generale il decreto di attuazione dell’articolo 2 comma 2 della legge 67/2014 depenalizza i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, esclusi quelli che attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
Enumera poi un ulteriore serie di reati depenalizzati previsti sia dal codice penale che in leggi speciali.
Come è noto, rimane sottoposto a sanzione penale il reato di clandestinità. Per avere precisa contezza dei reati depenalizzati occorre tuttavia attendere la pubblicazione del decreto delegato in Gazzetta Ufficiale.
In questa occasione si evidenzia che nei casi depenalizzati la competenza a decidere degli illeciti si trasferisce alle autorità amministrative volta a volta competenti, tra cui i prefetti che tuttavia dovranno assolvere al compito nei limiti delle risorse attualmente disponibili (il decreto è a costo zero).
Il testo del decreto (salvo verifica una volta pubblicato in GU) disciplina anche la norma transitoria: l’avvenuta depenalizzazione si applica anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. L’autorità giudiziaria ha 90 giorni di tempo dall’entrata in vigore del dlgs per trasmettere alle autorità amministrative competenti gli atti dei procedimenti riguardanti reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che siano prescritti. Se l’azione penale non è stata esercitata, provvede il pm.
Nel caso di sentenza o decreto irrevocabile, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto provvedendo ai sensi dell’articolo 667, coma 4 del cpp.
Il secondo decreto, di attuazione dell'articolo 2, comma 3,  della legge 67/2014,  provvede a sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa. Competente a decidere diventa il giudice civile. La persona offesa potrà ricorrervi per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.
Il catalogo degli illeciti civili dovrebbe comprendere l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite, uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.
In tema di esecuzione delle pene il ministro della giustizia Andrea Orlando, in risposta al question time alla Camera giovedì scorso, ha fornito i primi dati relativi all’attuazione della stessa legge 67/2014 in merito alle sanzioni non detentive e alla messa alla prova.
Al 31 dicembre 2015 risultavano ammessi al lavoro esterno 1.413 detenuti; mentre erano 6.557  gli ammessi al nuovo istituto di messa alla prova.
In linea generale la popolazione carceraria in esecuzione penale esterna raggiunge la cifra di 39. 274 (erano 21. 494 nel 2010).
“Un trend che dimostra da parte di avvocati e magistrati la condivisione di una comune cultura innovativa concretamente orientata nella prospettiva del cambiamento e di attuazione del dettato costituzionale”, ha sottolineato il guardasigilli ai deputati.

fonte: www.cnf.com//Depenalizzazione, il Consiglio dei Ministri approva i decreti delegati. Attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il guardasigilli plaude avvocati e magistrati per i risultati della esecuzione penale esterna