Con il decreto attuativo del Jobs Act, approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 11 giugno e operativo dal 25 giugno 2015, il Governo ha riordinato le tipologie di contratti di lavoro esistenti. Fermo restando il consolidato e ribadito principio, secondo cui "la forma comune di rapporto di lavoro è costituita dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato", la nuova disciplina elimina i co.co.pro, lascia in vita le co.co.co. e fa nascere una più che legittima domanda: quale tipologia contrattuale prenderà il posto delle collaborazioni ?
Le CO. CO. PRO.
Il Decreto Legislativo in commento, all' art. 52, prevede che «le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto", comportando, a partire dal 25 giugno 2015, il superamento dei Co. Co. Pro. e, contestualmente, consentendo la permanenza di quelli già in essere, che potranno quindi arrivare a regolare scadenza.
Le CO. CO. CO.
Il Decreto però non si limita a "superare" il contratto a progetto; contiene, infatti, anche due normative che intervengono drasticamente sulle collaborazioni a partire dal 1 gennaio 2016: in particolare, all'art. 52, è disposto che "a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
Ciò comporterà che tutti i contratti di collaborazione che presenteranno le tre caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato, quali l'esclusività personale, la continuità e l'eterorganizzazione, saranno trasformati in contratti di lavoro subordinato: le aziende non potranno quindi più portare avanti collaborazioni "mascherate", dove il lavoratore svolge la sua attività in azienda secondo orari decisi dalla società.
In tal caso, infatti, il collaboratore potrà fare causa davanti al giudice e chiedere l'assunzione o, in caso di licenziamento, il trattamento riservato ai dipendenti subordinati.
La regola non varrà solo per i nuovi contratti, ma anche per quelli in essere. Per esempio, se una falsa collaborazione scade a febbraio 2016, l'azienda dovrà regolarizzare la posizione del lavoratore se non vorrà rischiare di incorrere nella sanzione del tribunale.
Dunque, la nuova disciplina che riordina i contratti di lavoro lascia in vita la collaborazione coordinata e continuativa nella sua forma genuina, il vecchio co.co.co per intenderci.
Per un lavoratore autonomo resta la possibilità di iniziare una collaborazione continuata e coordinata, il cui scopo non è la realizzazione di un progetto, ma l'erogazione di un servizio all'azienda in tempi e luoghi decisi dal lavoratore, in costanza, appunto, di stretta collaborazione con il datore di lavoro, il quale, dunque, non avrà poteri disciplinari e/o direttivi nei confronti dello stesso.
Tale tentativo di ricondurre le collaborazioni organizzate dal committente al lavoro dipendente risulta però stemperato dalle deroghe introdotte dall'art. 2, comma 2, in riferimento:
1.alle co.co.co. disciplinate da contratti collettivi nazionali di lavoro:
2.alle co.co.co. stipulate con professionisti iscritti all'albo;
3.ai rapporti dei componenti di organi di amministrazione o controllo;
4.alle collaborazioni istituzionali con società sportive dilettantistiche.
A queste quattro eccezioni va aggiunta anche la possibilità di certificare (in sede protetta, e con l'assistenza di un Consulente, di un sindacalista o di un legale) l'assenza, dal rapporto di lavoro, degli indici che fanno scattare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, vale a dire:
1.la personalità della prestazione;
2.la continuatività;
3.la etero-organizzazione anche relativa ai tempi (orario di lavoro) e ai luoghi della prestazione lavorativa.
CONCLUSIONI
Del rapporto di lavoro parasubordinato restano quindi le collaborazioni continuate e continuative, che potranno essere anche a tempo indeterminato.
I co.co.co saranno però soggetti ad una rigida disciplina: basterà infatti che il committente dia al collaboratore un luogo e un orario da rispettare che già scatterà la "trappola" della subordinazione.
Inoltre, a tale scopo, è stata introdotta una ulteriore novità.
I datori di lavoro, mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo "mascherato", potranno godere della "estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro regresso", a condizione che il lavoratore firmi un "atto di conciliazione" con il quale rinuncia a pretese in riferimento alla precedente posizione di lavoro e che l'imprenditore non licenzi il dipendente durante il primo anno di attività, salvo che per motivi disciplinari.
Dunque, o il datore si sbriga velocemente a stabilizzare la collaborazione, oppure il collaboratore, promuovendo un giudizio davanti al Giudice, potrà ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato!
fonte: www.ilsole24ore.com//Jobs act: stop ai co.co.pro.
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 2 settembre 2015
Jobs act: stop ai co.co.pro.
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Tribunale di Torino: “Per un bambino figlio di separati i nonni sono più importanti del padre”
Del ruolo di collante che la crisi ha quasi imposto sapevamo: aiutano (a volte sostituiscono) i figli che lavorano a crescere le nuove generazioni; sostengono quelli che hanno perso il posto affinché non sprofondino nella povertà. La riscossa dei nonni però non si esaurisce qui. Come ha scritto la psicologa Anna Oliverio Ferraris, il loro ruolo non si non si limita a «tappare le falle o intervenire nei momenti difficili». La presenza di un nonno o di una nonna nella vita di un nipote ha già di per sé l’effetto di allargare i confini della famiglia nucleare. È talmente vero che la loro figura comincia a diventare essenziale quando una famiglia si disgrega e si tratta di raccogliere i cocci.
Il trasloco in Toscana
A Torino, il Tribunale ha concesso a una donna separata di trasferirsi a Livorno - allontanando dunque di molto le due bambine, di 8 e 11 anni, dal padre - proprio perché, tra le altre cose, anche i nonni avevano deciso di traslocare in Toscana. Avrebbero seguito le nipoti, dando così un decisivo contributo a «mantenere l’ambiente famigliare conosciuto dalle bambine».
È un bignami dei nostri tempi, questa storia: le famiglie che si scompongono e trovano nuovi assetti, i nuclei allargati, la crisi che spinge le persone a partire per cercare un’occupazione migliore, i bambini che rischiano di finire sballottati, i nonni che pur di evitare disgregazioni troppo laceranti sono disposti a cambiare casa e abitudini. E i giudici che devono decidere come plasmare i nuovi assetti in un contesto sempre più complesso. La soluzione decisa dalla settima sezione civile del Tribunale di Torino interpreta in modo innovativo il principio secondo cui, se una coppia si separa, si debba innanzitutto tutelare l’interesse dei figli minorenni a una crescita armonica in cui sia garantito il concreto diritto ad avere due genitori. Diritto che si può incrinare se uno dei due si trasferisce da Torino a Livorno.
Il minore dei mali
Eppure il collegio presieduto da Cesare Castellani l’ha permesso, scegliendo una strada diversa rispetto ad altri casi, anche recenti, in cui il trasloco di un genitore era stato vietato. E ha consentito a una donna, separata dall’anno scorso, di trasferirsi in Toscana, dove abita il suo nuovo compagno, con le figlie, 8 e 11 anni. L’ex marito - che ha l’affidamento condiviso delle bambine e ora vive con un’altra donna da cui ha appena avuto un figlio - si era opposto ritenendo che il cambio di residenza avrebbe sradicate le figlie dal loro ambiente abituale. Un’obiezione che fa vacillare i giudici, i primi a rendersi conto di quanto sia complesso armonizzare le nuove famiglie: «Qualunque decisione verrà adottata potrà comportare aspetti non positivi per le figlie, dovendosi, dunque, scegliere l’opzione con minori profili di criticità», scrive il collegio motivando la decisione. E il minore dei mali è rappresentato dalla presenza dei nonni, disposti a lasciare Torino per seguire figlia e nipoti a Livorno. Sono loro - forse anche più del padre, pur giudicato «idoneo» - il collante della famiglia: il loro trasloco «consente il mantenimento, quantomeno in parte, dell’ambiente familiare conosciuto dalle bambine, potendo gli stessi costituire altresì un rilevante elemento di appoggio e di aiuto alla madre per la gestione delle problematiche concrete inerenti le minori», si legge nell’ordinanza.
Non è l’unico elemento a sostegno della decisione: la più grande delle bambine, dovendo passare dalle Elementari alle Medie, avrebbe comunque cambiato scuola, compagni e ambiente. Tra Torino e Livorno, poi, ci sono 350 chilometri, non abbastanza da compromettere la possibilità di vedersi. Tuttavia, in definitiva, è meno destabilizzante andare a vivere lontano dal padre, se nella nuova città, insieme con la mamma, ci sono anche i nonni. Anzi, può essere la soluzione migliore. O la meno critica.
fonte: www.lastampa.it//“Per un bambino figlio di separati i nonni sono più importanti del padre” - La Stampa
Il trasloco in Toscana
A Torino, il Tribunale ha concesso a una donna separata di trasferirsi a Livorno - allontanando dunque di molto le due bambine, di 8 e 11 anni, dal padre - proprio perché, tra le altre cose, anche i nonni avevano deciso di traslocare in Toscana. Avrebbero seguito le nipoti, dando così un decisivo contributo a «mantenere l’ambiente famigliare conosciuto dalle bambine».
È un bignami dei nostri tempi, questa storia: le famiglie che si scompongono e trovano nuovi assetti, i nuclei allargati, la crisi che spinge le persone a partire per cercare un’occupazione migliore, i bambini che rischiano di finire sballottati, i nonni che pur di evitare disgregazioni troppo laceranti sono disposti a cambiare casa e abitudini. E i giudici che devono decidere come plasmare i nuovi assetti in un contesto sempre più complesso. La soluzione decisa dalla settima sezione civile del Tribunale di Torino interpreta in modo innovativo il principio secondo cui, se una coppia si separa, si debba innanzitutto tutelare l’interesse dei figli minorenni a una crescita armonica in cui sia garantito il concreto diritto ad avere due genitori. Diritto che si può incrinare se uno dei due si trasferisce da Torino a Livorno.
Il minore dei mali
Eppure il collegio presieduto da Cesare Castellani l’ha permesso, scegliendo una strada diversa rispetto ad altri casi, anche recenti, in cui il trasloco di un genitore era stato vietato. E ha consentito a una donna, separata dall’anno scorso, di trasferirsi in Toscana, dove abita il suo nuovo compagno, con le figlie, 8 e 11 anni. L’ex marito - che ha l’affidamento condiviso delle bambine e ora vive con un’altra donna da cui ha appena avuto un figlio - si era opposto ritenendo che il cambio di residenza avrebbe sradicate le figlie dal loro ambiente abituale. Un’obiezione che fa vacillare i giudici, i primi a rendersi conto di quanto sia complesso armonizzare le nuove famiglie: «Qualunque decisione verrà adottata potrà comportare aspetti non positivi per le figlie, dovendosi, dunque, scegliere l’opzione con minori profili di criticità», scrive il collegio motivando la decisione. E il minore dei mali è rappresentato dalla presenza dei nonni, disposti a lasciare Torino per seguire figlia e nipoti a Livorno. Sono loro - forse anche più del padre, pur giudicato «idoneo» - il collante della famiglia: il loro trasloco «consente il mantenimento, quantomeno in parte, dell’ambiente familiare conosciuto dalle bambine, potendo gli stessi costituire altresì un rilevante elemento di appoggio e di aiuto alla madre per la gestione delle problematiche concrete inerenti le minori», si legge nell’ordinanza.
Non è l’unico elemento a sostegno della decisione: la più grande delle bambine, dovendo passare dalle Elementari alle Medie, avrebbe comunque cambiato scuola, compagni e ambiente. Tra Torino e Livorno, poi, ci sono 350 chilometri, non abbastanza da compromettere la possibilità di vedersi. Tuttavia, in definitiva, è meno destabilizzante andare a vivere lontano dal padre, se nella nuova città, insieme con la mamma, ci sono anche i nonni. Anzi, può essere la soluzione migliore. O la meno critica.
fonte: www.lastampa.it//“Per un bambino figlio di separati i nonni sono più importanti del padre” - La Stampa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
E' penalmente responsabile l’imprenditore che non versa l’IVA
La Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33021 del 28 luglio 2015, ribadisce un principio analogo già contenuto in altre sentenze; ovvero che l’imprenditore che si giustifichi per il mancato pagamento dell’IVA, con l’impossibilità di adempiere a tale obbligo per mancanza di liquidità, utilizzata per risollevare l’azienda da uno stato di crisi, incorre comunque nella responsabilità penale. Infatti, l’eventuale esimente deve essere accompagnata da prove che dimostrino il reale stato di crisi di liquidità dell’impresa; che tale carenza non sia imputabile a responsabilità pregresse dell’imprenditore medesimo; e che la crisi potesse superarsi solamente non assolvendo al versamento dell’imposta.
Nel caso, il Tribunale di Camerino dichiarava un imprenditore responsabile dell’omesso versamento di IVA risultante dalla Dichiarazione IVA 2006, per un importo superiore alle soglie di punibilità stabilite dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, condannandolo a quattro mesi di reclusione. A nulla è valso l’appello dell’imputato in Commissione Tributaria Regionale delle Marche dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona aveva già confermato la sentenza del Tribunale. Da qui il ricorso in Cassazione della difesa che rileva come l’imprenditore avrebbe commesso l’inadempimento per causa di forza maggiore, ovvero in conseguenza della crisi di liquidità dell’azienda determinata dal mancato incasso di una notevole massa di crediti commerciali.
Per la Suprema Corte il ricorso è invece da ritenersi inammissibile per mancanza di specificità nella censura; inoltre la disciplina tributaria, nei casi di omesso versamento IVA, non fa distinzione tra l’imprenditore che ha agito intenzionalmente da quello che ha operato per causa di forza maggiore. Con la sentenza n. 27676 del 26 giugno 2014 la Cassazione aveva inoltre indicato i presupposti per i quali la violazione in oggetto non costituisce reato, ovvero quando vi è “… la dimostrazione della correttezza della gestione caratteristica dell’impresa e che questa sia stata negativamente condizionata da fattori non controllabili; e con la dimostrazione dell’inutilità del ricorso a misure alternative alla gestione caratteristica dell’impresa per fronteggiare la crisi di liquidità”.
Per la Cassazione, nel caso di specie è l’imprenditore ad aver causato lo stato di crisi di liquidità dell’impresa e pertanto piuttosto che la causa di forza maggiore, è più corretto parlare di “inadempimento consapevole all’obbligo di corresponsione in favore dell’Erario” dato che è il suo comportamento che ha comportato la mancanza della provvista necessaria all’adempimento tributario. La Suprema Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre ad un’ammenda di mille euro.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè - http://fiscopiu.it/E' penalmente responsabile l’imprenditore che non versa l’IVA - La Stampa
Nel caso, il Tribunale di Camerino dichiarava un imprenditore responsabile dell’omesso versamento di IVA risultante dalla Dichiarazione IVA 2006, per un importo superiore alle soglie di punibilità stabilite dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, condannandolo a quattro mesi di reclusione. A nulla è valso l’appello dell’imputato in Commissione Tributaria Regionale delle Marche dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona aveva già confermato la sentenza del Tribunale. Da qui il ricorso in Cassazione della difesa che rileva come l’imprenditore avrebbe commesso l’inadempimento per causa di forza maggiore, ovvero in conseguenza della crisi di liquidità dell’azienda determinata dal mancato incasso di una notevole massa di crediti commerciali.
Per la Suprema Corte il ricorso è invece da ritenersi inammissibile per mancanza di specificità nella censura; inoltre la disciplina tributaria, nei casi di omesso versamento IVA, non fa distinzione tra l’imprenditore che ha agito intenzionalmente da quello che ha operato per causa di forza maggiore. Con la sentenza n. 27676 del 26 giugno 2014 la Cassazione aveva inoltre indicato i presupposti per i quali la violazione in oggetto non costituisce reato, ovvero quando vi è “… la dimostrazione della correttezza della gestione caratteristica dell’impresa e che questa sia stata negativamente condizionata da fattori non controllabili; e con la dimostrazione dell’inutilità del ricorso a misure alternative alla gestione caratteristica dell’impresa per fronteggiare la crisi di liquidità”.
Per la Cassazione, nel caso di specie è l’imprenditore ad aver causato lo stato di crisi di liquidità dell’impresa e pertanto piuttosto che la causa di forza maggiore, è più corretto parlare di “inadempimento consapevole all’obbligo di corresponsione in favore dell’Erario” dato che è il suo comportamento che ha comportato la mancanza della provvista necessaria all’adempimento tributario. La Suprema Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre ad un’ammenda di mille euro.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè - http://fiscopiu.it/E' penalmente responsabile l’imprenditore che non versa l’IVA - La Stampa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Fatturazione elettronica al via
Sono in vigore da oggi, 2 settembre 2015, le norme sulla fatturazione elettronica contenute nel dlgs n. 127 del 5 agosto 2015, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 18 agosto. Adesso spetta all’amministrazione finanziaria emanare le disposizioni attuative, che prevedono la messa a disposizione di tutti i contribuenti di un servizio gratuito per la generazione, l’invio e la conservazione della fattura elettronica (1° luglio 2016) e l’attivazione di un regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture e dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate (1° gennaio 20017) che permetterà di sostituire vari adempimenti, fra cui spesometro, black list, scontrini e ricevute fiscali. Vediamo in breve i punti principali del provvedimento.
Diffusione della fatturazione elettronica. Dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i contribuenti un servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, anche fra privati.
Alcune categorie di soggetti passivi potranno utilizzare il servizio già attivo nell’ambito della fatturazione alle pubbliche amministrazioni, distribuito da Unioncamere e Agid.
Dal 1° gennaio 2017, poi, il ministero dell’economia metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate tramite la Sogei, finora riservato alla veicolazione delle fatture elettroniche p.a., anche per lo scambio di fatture elettroniche fra privati residenti, purché i documenti abbiano le caratteristiche tecniche previste dal regolamento n. 55/2013 per la «fattura p.a.» (file xml, ecc.). Tutti i dettagli tecnici dovranno essere definiti con i provvedimenti attuativi.
fonte: www.italiaoggi.it//Fatturazione elettronica al via - News - Italiaoggi
Diffusione della fatturazione elettronica. Dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i contribuenti un servizio gratuito per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, anche fra privati.
Alcune categorie di soggetti passivi potranno utilizzare il servizio già attivo nell’ambito della fatturazione alle pubbliche amministrazioni, distribuito da Unioncamere e Agid.
Dal 1° gennaio 2017, poi, il ministero dell’economia metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate tramite la Sogei, finora riservato alla veicolazione delle fatture elettroniche p.a., anche per lo scambio di fatture elettroniche fra privati residenti, purché i documenti abbiano le caratteristiche tecniche previste dal regolamento n. 55/2013 per la «fattura p.a.» (file xml, ecc.). Tutti i dettagli tecnici dovranno essere definiti con i provvedimenti attuativi.
fonte: www.italiaoggi.it//Fatturazione elettronica al via - News - Italiaoggi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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