giovedì 28 gennaio 2021

Progetto Light-up, la sentenza del Consiglio di Stato: può riprendere la sperimentazione sui macachi

Via libera alla sperimentazione sui macachi nell'ambito dello studio "Light-up" delle università di Parma e Torino. Dopo mesi di battaglie e polemiche il Consiglio di Stato ha deciso che i test possono riprendere, dando ragione a chi sostiene che la sperimentazione sui macachi, per questo studio, è irrinunciabile. Duro colpo, quindi, alla Lega antivivisezione Onlus (Lav) che, negli ultimi mesi, ha portato avanti la sua battaglia per fermare la sperimentazione, raccogliendo le firme di ben 450mila persone. Il progetto delle università di Torino e Parma ha come obiettivo quello ricreare un "modello animale" per lo studio delle persone affette da "blindsight" che, quindi, hanno perso parzialmente la vista a causa di un danno cerebrale. I macachi che fanno parte della sperimentazione, sei esemplari, dovranno quindi subire un intervento chirurgico al cervello con lo scopo di creare una piccola area cieca in uno dei due occhi. In questo modo gli scienziati potranno studiare i processi neurofisiologici di adattamento della visione. Lo studio, finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca, ha quindi l'obiettivo di combattere alcune forme di cecità.
La Lav però non ritiene che il fine giustifichi i mezzi. Per questo sono ricorsi per due volte al TAR contro la sperimentazione. In entrambi i casi hanno perso. La decisione è però stata ribaltata in tutte e due le occasioni dal Consiglio di Stato, presieduto dal giudice Franco Frattini, che a più riprese si è espresso con opinioni a favore della campagna degli animalisti anche sui social media. Ora, con quest'ultimo atto del Consiglio di Stato, si dovrebbe mettere la parola fine a mesi di duro tira e molla tra scienziati e animalisti.
fonte:lastampa.it

mercoledì 20 gennaio 2021

Rc auto: attenzione alle polizze contraffatte

Chi stipula una polizza rc auto con compagnie non autorizzate non assolve l’obbligo assicurativo previsto. Non solo non è coperto in caso di incidente, ma rischia pure il sequestro del veicolo e una sanzione fino a 3.471 euro. Chi invece verrà sorpreso più di una volta a viaggiare senza assicurazione rc auto dovrà pagare una multa doppia e, in caso commetta due volte in due anni la stessa infrazione, si vedrà sospesa la patente da uno a due mesi e scatterà il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni. Per questo si raccomanda a tutti di verificare preventivamente che i contratti rc auto siano emessi da imprese autorizzate. L'Ivass, Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, segnala periodicamente nomi di compagnie d'assicurazione non abilitate per l'rc auto o polizze contraffate.
Compagnie e intermediari non abilitati in Italia
1. Axa belgium sa
2. Aalp autotempo
3. Clements global insurance solutions
4. Fomo assicurazioni
5. Generali versicherung ag
6. Generalstar
7. Hdi direkt versicherung ag che ha come intermediario fin planet s.p.a.
8. Insurance company euroins ad.
9. Meraini assurances
10. S.c. De asigurare-reasigurare astra s.a.
11. S.c. Carpatica asig s.a.
12. S.c. Euroins romania asigurare reasigurare s.a.
13. Soyer & mamet agency finance insurance of bruxelles in europe
14. Yesinsurance services limited
15. ABL International Ltd Assicurazioni
16. Scozia insurance
17. Ayala insurance mib
18. Haifa insurance
19. Albsig italia
20. London General Insurance Company S.A
21. Skandia insurance. Attenzione: la documentazione contraffatta riporta anche la denominazione di skandia vita s.p.a. (società autorizzata esclusivamente in alcuni rami vita)
22. Dna insurance service ltd o dna insurance
23. Allstate insurance
24. Corona insurance
25. Decofin insurance
26. Icp – ocean transport insurance mutual
27. London & edimburgh insurance co. Ltd
28. Swisslife – assurances de biens
29. Jeremy Burgess Assicurazioni
30. Capital Assicurazioni S.p.A.
31. Egida
32. Cat Assicurazione (anche il sito www.assicurazionecat.hostoi.com non è autorizzato)
33. Daniel’s Insurance o Daniel’s European Group Limited
34. Saigon Insurance o Saigon European Group Limited
35. Capital Insurance Services LLC
36. Pamia Limited Assicurazioni
37. S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A.
38. Arcalis Assicurazioni
39. Aska Insurance
40. Alka Insurance
41. North Star Mutual Insurance Ccompany
42. “Bul Ins Ad” o “Bul Ins Ltd” o “Bul Ins”
43. Meie Rischi Diversi
44. Arcu Assicurazioni
45. Mapfre Progress Assicurazioni s.p.a.
46. Genesis Assicurazioni SWS
47. Melina Assicurazioni SWS
48. Lev Ins Insurance company AD
49. M.G.A.R.D.
50. RC AUTO
51. SIGMA Vienna Insurance Group
52. ARMONIOSA SPA
53. BILFORSIKRINGER FJORD ASSICURAZIONI
54. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH TUZ
55. INTERAMERICAN ASSICURAZIONI
56. GLOBINS LTD – Intermediazione di Marketing tra compagnie di Assicurazioni e Riassicurazioni
57. LA NATIONALE
58. PROPONTIS-MERIMNA
59. BTA INSURANCE COMPANY SE
60. FIRST CENTRAL INSURANCE MANAGEMENT LTD
Come agiscono le compagnie e gli intermediari inesistenti 
Le compagnie e gli intermediari inesistenti utilizzano denominazioni di fantasia e operano attraverso siti internet, pagine su blog o profili sui social network, ma anche utilizzando inserzioni pubblicitarie a pagamento, come banner o attività di posizionamento sui motori di ricerca e campagne promozionali tramite email. Vengono inoltre utilizzate in maniera fraudolenta le credenziali (identità o estremi di iscrizione agli elenchi Ivass) di compagnie o intermediari regolari, per rendere la comunicazione più credibile. 
Quando bisogna insospettirsi
Ci sono alcuni elementi che devono farci insospettire prima della stipula della polizza:
- Il sito non contiene i dati e i riferimenti dell'intermediario (come il nominativo, il numero di iscrizione al Rui - Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, la sede...) oppure sono presenti incongruenze con i dati pubblicati nel Rui,
- I contatti dell'intestatario avvengono solo tramite email, via cellulare o WhatsApp,
- Viene richiesto il pagamento del premio a favore di una carta di credito ricaricabile (prassi sempre irregolare) o a favore di un conto bancario intestato a una persona non iscritta nel Rui.  
Le verifiche da fare prima di pagare
- Verifica che il beneficiario del pagamento sia un intermediario regolare iscritto al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, è possibile farlo direttamente online sul sito di Ivass, 
- Verifica che la persona che si presenta come intermediario abbia realmente un rapporto di collaborazione con la compagnia chiedendo la consegna del documento denominato Allegato 4 in cui sono riportati tutti i dati dell’intermediario,
- Rivolgiti direttamente alla compagnia assicurativa (anche recandoti in un suo qualsiasi punto vendita sul territorio): gli elenchi delle società autorizzate alla vendita di polizze rc auto sono disponibili sul sito Ivass. In questo modo è possibile avere la conferma che il preventivo ottenuto è autentico e che l'intermediario abbia effettivamente un rapporto di collaborazione con la compagnia,
- Il preventivo ufficiale è identificato da un codice univoco: verifica la coerenza e la corrispondenza di tutti i dati riportati (nome della compagnia, dati del contraente e del veicolo, classe di merito, formula tariffaria, garanzie e relativi costi…). 
Cosa è consigliabile fare dopo aver concluso l'acquisto
- Verificare l’esistenza della copertura assicurativa sul sito Il Portale dell'Automobilista,
- Verificare i dati riportati in polizza,
- Verificare che insieme alla polizza siano state trasmesse le condizioni generali di assicurazione e le informative precontrattuali che l’intermediario è obbligato a rilasciare.

Vittime di reati sessuali ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito

È legittima la previsione del patrocinio gratuito per le vittime di reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, in particolare se trattasi di minori, a prescindere dalle condizioni economiche. E' quanto emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale dell'11 gennaio 2021, n. 1.

La Corte era stata chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost., dell'art. 76, comma 4-ter del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, nella parte in cui, come interpretato dalla Corte di Cassazione, determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma 1 e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento a discrezionalità valutativa al giudice.
Secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati indicati sopra a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire detta qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito che, quindi, non devono nemmeno essere oggetto di dichiarazione o attestazione. Tale soluzione sarebbe imposta proprio dalla ratio della normativa, posto che la finalità della norma in questione appare essere quella di assicurare alle vittime di tale tipologia di reato un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale (Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2018, n. 52822).
Detta interpretazione istituisce un automatismo legislativo poiché, al solo verificarsi del suo presupposto, ovvero assumere l'istante la veste di persona offesa da uno dei reati indicati dalla norma, determina una conseguenza inderogabile, ossia l'ammissione al beneficio senza che vi sia alcun margine di valutazione in capo al giudice in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali.
Il remittente assumeva il contrasto della disposizione censurata con l'art. 3 Cost., in quanto istituisca un automatismo legislativo di ammissione al beneficio al solo verificarsi del presupposto di assumere la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla norma, con esclusione di qualsiasi spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa del giudice, disciplinando in modo identico situazioni del tutto eterogenee sotto il profilo economico, nonché con l'art. 24, comma 3, Cost., in quanto l'ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati indicati dalla norma medesima porterebbe a includere anche soggetti di eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria salvaguardia dell'equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.
Secondo il giudice delle leggi detta normativa non appare lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati in materia sessuale, oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati.
Non a caso, nel preambolo del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella l. n. 38 del 2009, che ha introdotto la disposizione in esame, si richiama la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime di suddetti reati.
Appare evidente, quindi, che la ratio della disciplina in commento sia rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità; valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore.
Per tali motivi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati indicati dalla norma medesima, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.
fonte: altalex.com

sabato 16 gennaio 2021

Atti fiscali, sospensione delle notifiche fino a fine gennaio

Un mese di respiro per l'avvio della notifica degli atti fiscali ai contribuenti: il nuovo dl sposta, in sostanza, dalla fine del 2020 alla fine di gennaio 2021, il termine per la ripresa dell'invio di avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità. La notifica, però, potrebbe avvenire anche nel 2022 e non solo durante il 2021. Stesso, breve, stop per i versamenti legati alle cartelle già in corso di pagamento. Allineamento ad un tempo più ampio per le cartelle legate alle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi ed al controllo formale per i periodi di imposta 2016 e 2017. Sono questi, in estrema sintesi, i contenuti del nuovo provvedimento di legge, dl n. 3, in materia di notifiche degli atti e riscossione varato dal governo la cui pubblicazione in G.U., la numero 11, è stata prevista per ieri. Rinviando per una schematizzazione degli atti interessati dalla mini proroga alla tabella in pagina, la sintesi dell'intervento normativo può essere così rappresentata:
- si interviene sulle due disposizioni di legge di riferimento che sono l'articolo 68 del dl n. 18 del 2020 e l'articolo 157 del dl n. 34 del 2020;
- nell'ambito di queste due disposizioni, si provvede a far slittare di un mese il termine di sospensione per l'avvio della notifica degli atti disciplinato, in generale, al 31 dicembre 2020. Cosicché il nuovo termine, nella più parte dei casi è fissato al 31 gennaio 2021 con possibilità di notifica nel corso del biennio 2021-2022;
- con riferimento alle cartelle esattoriali già in pagamento, anche in questo caso si assiste ad uno slittamento di un mese con conseguente obbligo di pagamento alla fine del mese di febbraio per le somme non versate medio tempore;
In buona sostanza, dunque, il provvedimento si premura di regolamentare il problema degli atti che sono «congelati» in capo all'amministrazione finanziaria ovvero in capo all'agente della riscossione non delineando nessuna soluzione in relazione a quegli atti che sono in corso di pagamento, fatta eccezione per le cartelle esattoriali già in corso di pagamento. Seppure, dunque, il nuovo intervento appaia apprezzabile il nodo da sciogliere è proprio quello legato ai pagamenti in corso ove, evidentemente, sarebbe del tutto opportuno un provvedimento che disponga, ad esempio, una rateazione più ampia di quella attuale. Si pensi, in ipotesi, ad un contribuente che sta versando delle somme derivanti da un avviso bonario rateizzato su base trimestrale. In detta fattispecie, l'unica temporanea sospensione ottenuta nel 2020 è terminata nel mese di settembre con la conseguenza che le somme dovute successivamente devono essere pagate nei termini ordinari. In questo contesto, va altresì ricordato come il mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva comporta il venir meno dei benefici derivanti dalla riduzione della sanzione. Proprio in situazioni come queste e più in generale per tutte le ipotesi in cui vi siano pagamenti in corso, la soluzione potrebbe essere quella di garantire un lasso di tempo più ampio per l'effettuazione dei versamenti.
fonte:italiaoggi.it

Ferrara, all'Ariosto con il coltello