La Corte costituzionale ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo introdotto nel 2014 dal governo Letta sulle pensioni di importo più elevato, le cosiddette pensioni d’oro. I giudici hanno infatti escluso la natura tributaria del provvedimento ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema.
La Corte ha anche ritenuto che tale contributo, che scade con la fine del 2016, rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime.
Erano in tutto 6 le ordinanze di rimessione che la Consulta ha esaminato, tutte proposte da sezioni giurisdizionali di Corte dei Conti, con le quali si sollevano dubbi di violazione di diversi articoli della Costituzione, nonché di principi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Secondo i difensori di numerosi pensionati intervenuti ieri durante la seduta pubblica il contributo di solidarietà è «irragionevole» e per questo viola la Costituzione. «Si tratta di misure irragionevoli - ha rilevato il prof. Vittorio Angiolini - come già detto da questa corte nella sentenza 116, in cui veniva affrontato proprio il tema del contributo di solidarietà, un reddito da pensione non ha ragione di contribuire più di altri redditi a entrate e uscite pubbliche».
Di diverso parere invece la posizione espressa dagli avvocati dello Stato Federico Basilica e Gabriella Palmieri e dal legale dell’Inps, Filippo Mangiapane che invece hanno difeso l’importazione del prelievo di solidarietà, un contributo ispirato a «principi di solidarietà sociale, progressivo e temporaneo», che tocca assegni a partire da 14 volte il minimo Inps e va valutato all’interno di un quadro che punta ad «assicurare anche le pensioni future» in un’ottica di solidarietà intergenerazionale. Secondo gli avvocati, non regge l’ipotesi che il contributo di solidarietà violi principi quali quello di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione o della capacità contributiva, previsto dall’art. 53. Lo stesso vale per le obiezioni che fanno leva sull’art. 97 sull’equilibrio di bilancio per le pubbliche amministrazioni, che «invece è un nostro cavallo di battaglia - ha detto Basilica - è lo “scudo” di questo contributo».
Secondo l’avvocatura dello Stato, intervenuta a nome della Presidenza del Consiglio, «l’impostazione che sta dietro le ordinanze con cui è stata sollevata la questione di costituzionalità è vecchia, superata, perché non tiene conto del fatto che qualcosa è cambiato né della congiuntura economica», visto con le norme sull’equilibrio di bilancio «la finanza pubblica diventa un bene da tutelare in via prioritaria». Qui si innesta la necessità di «valutare la misura nell’ottica complessiva del sistema previdenziale - ha sottolineato Palmieri - e di una solidarietà intergenerazionale: la stabilità di bilancio non viene assunta come criterio astratto, ma tutto interno al sistema previdenziale, con l’obiettivo di assicurare anche in futuro gli assegni pensionistici».
Fonte: www.lastampa.it/“Legittimo il prelievo di solidarietà”. La Consulta boccia i ricorsi sulle pensioni d’oro - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 5 luglio 2016
“Legittimo il prelievo di solidarietà”. La Consulta boccia i ricorsi sulle pensioni d’oro

Famiglia: le novità della Legge europea 2015-2016
Il 30 giugno 2016 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la Legge europea 2015- 2106 (C. 3821-A) recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016”. La legge rappresenta uno degli strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea. Ecco le novità di maggior interesse in materia di diritto di famiglia.
Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, accesso e utilizzo delle informazioni. La nuova disciplina autorizza il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ad accedere alle informazioni contenute nelle banche dati relative alla «situazione economica e patrimoniale» dei soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari, affinché queste siano trasmesse all’ufficiale giudiziario, «previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente», che procede in via esecutiva alla riscossione dei crediti alimentari.
Titolo esecutivo europeo. In tema di procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell’Unione europea, la Legge prevede che l’atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo sia immediatamente applicabile negli altri Stati dell’Unione europea.
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato. È estesa la disciplina sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l’esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.
Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. È previsto il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
Fonte: www.ilfamiliarista.it/Famiglia: le novità della Legge europea 2015-2016 - La Stampa
Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, accesso e utilizzo delle informazioni. La nuova disciplina autorizza il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ad accedere alle informazioni contenute nelle banche dati relative alla «situazione economica e patrimoniale» dei soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari, affinché queste siano trasmesse all’ufficiale giudiziario, «previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente», che procede in via esecutiva alla riscossione dei crediti alimentari.
Titolo esecutivo europeo. In tema di procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell’Unione europea, la Legge prevede che l’atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo sia immediatamente applicabile negli altri Stati dell’Unione europea.
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato. È estesa la disciplina sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l’esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.
Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. È previsto il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
Fonte: www.ilfamiliarista.it/Famiglia: le novità della Legge europea 2015-2016 - La Stampa

sabato 2 luglio 2016
Fatture elettroniche gratuite sul sito dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle entrate scende in campo come fornitore di servizi gratuiti relativi alla fatturazione elettronica. Da ieri, 1° luglio 2016, è stata infatti attivata sul sito internet dell’agenzia una sezione che permette a tutti i contribuenti, attraverso un’applicazione web, non soltanto di generare, ma anche di trasmettere e di conservare le fatture in formato elettronico, emesse sia nei confronti di privati che delle amministrazioni pubbliche. È stato così realizzato, nei tempi previsti dalla legge, il primo tassello del quadro delle misure varate dal dlgs n. 127/2015 allo scopo di favorire lo sviluppo della fatturazione digitale e degli adempimenti fiscali telematici. Seguiranno, dall’anno prossimo, l’apertura del «sistema di interscambio» (Sdi) alla fatturazione verso privati e l’avvio dei regimi, facoltativi salvo che per i gestori di distributori automatici, della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture e dei corrispettivi. Anche su questi fronti, peraltro, i lavori in corso sono a buon punto, come dimostrano l’avvio della sperimentazione sull’apertura dello Sdi e l’adozione del provvedimento per il censimento delle «vending machine»
Fonte: www.italiaoggi.it//Le fatture elettroniche gratuite - News - Italiaoggi
Fonte: www.italiaoggi.it//Le fatture elettroniche gratuite - News - Italiaoggi

venerdì 1 luglio 2016
Ricostruito il legamento, nessun beneficio. Nuovo intervento necessario. Condannato il medico autore della prima operazione
Operazione effettuata. Per la paziente, però, nessun beneficio. Necessario, perciò, un secondo passaggio in sala operatoria, questo sì finalmente risolutivo.
Inevitabile per il medico autore del primo intervento chirurgico l’assunzione della responsabilità per l’errore compiuto. Consequenziale la sua condanna – assieme alla Casa di cura – a versare un adeguato risarcimento. Così ha deciso il Tribunale di Roma con la sentenza n. 12776 del 23 giugno 2016.
Sala operatoria. A dare il via alla catena di eventi, poi approdata nelle aule del Tribunale di Roma, una brutta caduta di cui è vittima una donna. Le ripercussioni sono assai serie, e richiedono addirittura «un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro».
L’approdo in una Casa di cura, però, non si rivela subito fruttuoso. Il «primo intervento» non porta alcun «beneficio» alla donna, costretta, ovviamente, a sottoporsi a una «seconda operazione chirurgica».
Il nuovo passaggio in sala operatoria è finalmente risolutivo: conclusa senza intoppi la «ricostruzione del legamento». Tuttavia, la donna dovrà comunque fare i conti con i problemi provocati dalla prima malriuscita operazione. E ciò dà il ‘la’ alla battaglia giudiziaria contro il chirurgo e la struttura.
Errori. Per valutare appieno la gestione del primo intervento il giudice fa riferimento alla «relazione» del consulente tecnico d’ufficio. La documentazione è chiarissima: da un lato, «l’aver effettuato un intervento di ricostruzione del legamento su ginocchio immobilizzato da circa un mese e con apparato muscolare ipotonico costituisce la premessa di un fallimento, ovvero di un cattivo risultato», e, dall’altro, nella «esecuzione» si ravvisa un evidente «errore di posizionamento della vite di fissazione tibiale che appare essere troppo anteriore e mediale» e tale da «impedire la completa estensione del ginocchio» e da «favorire la rottura del trapianto». Peraltro, viene ancora evidenziato nella relazione, «il posizionamento errato del ginocchio nel postoperatorio e la sua mancata protezione sollecitavano il nuovo legamento e inducevano stress sulla fissazione, provocandone l’allungamento».
Evidente, ad avviso del consulente, che anche nella «seconda fase» vi sono stati «profili di criticità», poiché «la non corretta tutela del ginocchio ha agito da ulteriore elemento di pregiudizio sul trapianto già di per sé instabile».
Davvero evidenti gli «errori» commessi dal medico responsabile della «prima operazione», errori che hanno provocato problemi seri alla paziente. Logica la condanna del professionista a un adeguato «risarcimento» – comprensivo anche dei 4mila euro pagati per l’operazione – quantificato in oltre 12mila euro. La cifra sarà a carico, per un quinto, anche della Casa di cura: essa, infatti, «ha comunque il compito di selezionare, controllare e adeguare costantemente la scelta dei medici che operano al suo interno».
Sul fronte economico il ragionamento è semplice: se la persona danneggiata «fosse stata in possesso» del denaro ‘bloccato’ tra operazione e successiva invalidità, ella «le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore, in parte investendole nelle forme d’uso di tale categoria economica (ad esempio, in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere), ricavandone i relativi guadagni», e così, «oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione», vi sarebbe stato «un guadagno (che invece è mancato) e che pertanto è giusto e doveroso risarcire».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Ricostruito il legamento, nessun beneficio. Nuovo intervento necessario. Condannato il medico autore della prima operazione - La Stampa
Inevitabile per il medico autore del primo intervento chirurgico l’assunzione della responsabilità per l’errore compiuto. Consequenziale la sua condanna – assieme alla Casa di cura – a versare un adeguato risarcimento. Così ha deciso il Tribunale di Roma con la sentenza n. 12776 del 23 giugno 2016.
Sala operatoria. A dare il via alla catena di eventi, poi approdata nelle aule del Tribunale di Roma, una brutta caduta di cui è vittima una donna. Le ripercussioni sono assai serie, e richiedono addirittura «un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro».
L’approdo in una Casa di cura, però, non si rivela subito fruttuoso. Il «primo intervento» non porta alcun «beneficio» alla donna, costretta, ovviamente, a sottoporsi a una «seconda operazione chirurgica».
Il nuovo passaggio in sala operatoria è finalmente risolutivo: conclusa senza intoppi la «ricostruzione del legamento». Tuttavia, la donna dovrà comunque fare i conti con i problemi provocati dalla prima malriuscita operazione. E ciò dà il ‘la’ alla battaglia giudiziaria contro il chirurgo e la struttura.
Errori. Per valutare appieno la gestione del primo intervento il giudice fa riferimento alla «relazione» del consulente tecnico d’ufficio. La documentazione è chiarissima: da un lato, «l’aver effettuato un intervento di ricostruzione del legamento su ginocchio immobilizzato da circa un mese e con apparato muscolare ipotonico costituisce la premessa di un fallimento, ovvero di un cattivo risultato», e, dall’altro, nella «esecuzione» si ravvisa un evidente «errore di posizionamento della vite di fissazione tibiale che appare essere troppo anteriore e mediale» e tale da «impedire la completa estensione del ginocchio» e da «favorire la rottura del trapianto». Peraltro, viene ancora evidenziato nella relazione, «il posizionamento errato del ginocchio nel postoperatorio e la sua mancata protezione sollecitavano il nuovo legamento e inducevano stress sulla fissazione, provocandone l’allungamento».
Evidente, ad avviso del consulente, che anche nella «seconda fase» vi sono stati «profili di criticità», poiché «la non corretta tutela del ginocchio ha agito da ulteriore elemento di pregiudizio sul trapianto già di per sé instabile».
Davvero evidenti gli «errori» commessi dal medico responsabile della «prima operazione», errori che hanno provocato problemi seri alla paziente. Logica la condanna del professionista a un adeguato «risarcimento» – comprensivo anche dei 4mila euro pagati per l’operazione – quantificato in oltre 12mila euro. La cifra sarà a carico, per un quinto, anche della Casa di cura: essa, infatti, «ha comunque il compito di selezionare, controllare e adeguare costantemente la scelta dei medici che operano al suo interno».
Sul fronte economico il ragionamento è semplice: se la persona danneggiata «fosse stata in possesso» del denaro ‘bloccato’ tra operazione e successiva invalidità, ella «le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore, in parte investendole nelle forme d’uso di tale categoria economica (ad esempio, in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere), ricavandone i relativi guadagni», e così, «oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione», vi sarebbe stato «un guadagno (che invece è mancato) e che pertanto è giusto e doveroso risarcire».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Ricostruito il legamento, nessun beneficio. Nuovo intervento necessario. Condannato il medico autore della prima operazione - La Stampa

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