giovedì 4 maggio 2023

Stop al Reddito di Cittadinanza, arriva l'Assegno di inclusione

Come promesso con la Legge di Bilancio, il Governo Meloni si appresta a riformare la misura al sostegno delle famiglie povere mandando definitivamente in pensione il Reddito di Cittadinanza in favore dell’assegno di inclusione. Al momento non è ancora disponibile il testo definitivo del decreto-legge che è stato discusso in Consiglio dei ministri il primo maggio.
Chi ha diritto all’assegno di inclusione
L’Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei famigliari al cui interno siano presenti componenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni compiuti.
Il nucleo beneficiario deve essere:
- cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
Inoltre, al momento della presentazione della domanda per ottenere l’assegno, bisogna esser residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Questi requisiti valgono per tutti i componenti del nucleo familiare che vengono considerati ai fini della valutazione del limite di reddito Isee.
Chi richiedere l’assegno non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, o avere condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Inoltre, non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato nei 12 mesi successivi a dimissioni volontarie, fatte salve le dimissioni per giusta causa e le ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare
Il nucleo che richiedere l’assegno di inclusione deve possedere un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30.000 euro calcolati utilizzando il metodo valido per valorizzare la base imponibile ai fini IMU. Inoltre, la casa di abitazione deve avere un valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro.
Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare calcolato ai fini Isee, non deve superare i 6.000 euro, aumentati di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro. Cui si possono aggiungere altri 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo e 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità (7.500 euro per disabilità grave o non autosufficienza).
Infine, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Lo stesso divieto vale per navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili di ogni genere.
A quanto ammonta l’assegno
Gli importi dell’assegno d’inclusione sono differenti a seconda della composizione del nucleo familiare. Infatti, l’integrazione al reddito è di 6.000 euro annui che diventano 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto solo da ultra 67enni cui si aggiungono eventualmente componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a 480 euro annui.
Per i nuclei familiari che risiedono in locazione viene erogato un contributo aggiuntivo pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui (1.800 euro se il nucleo è composto da ultra 67enni).
Quanto dura l’assegno
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori periodi di dodici mesi ciascuno. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. 3.
In caso di assunzione di uno o più componenti del nucleo, il reddito da lavoro percepito non viene considerato nel calcolo per determinare l’importo dell’assegno fino a 3 mila euro annui. Il reddito da lavoro che supera i 3 mila euro invece, concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non vien recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Il lavoratore ha 30 giorni di tempo per comunicare all’Inps la variazione di situazione lavorativa, altrimenti l’assegno viene sospeso, mentre se passano 3 mesi senza che venga fatta la comunicazione l’assegno decade.
Invece, l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione deve esser comunicata preventivamente all’Inps altrimenti l’assegno decade.
In ogni caso, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

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