Non è applicabile il principio del ne bis in idem in ambito fiscale quando le sanzioni (quella penale e quella tributaria) riguardano soggetti diversi. Così si è espressa oggi la Corte di giustizia dell'unione Europea, in merito alle cause riunite C-217/15 e C-350/15, aventi a oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Infatti, in seguito ai due procedimenti penali per reato di omesso versamento dell'Iva, il tribunale campano ha invitato la corte a interpretare l'art.50 della Carta dei diritti fondamentali Ue e l'art. 4 del protocollo n.7 alla CEDU; entrambe le disposizioni affermano il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, ma, il giudice di rinvio si domanda se sono da considerare in contrasto con le normative nazionali, come quella italiana, che consentono di avviare procedimenti penali dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti. Nei casi in questione gli imputati, legali rappresentanti delle società Servizi Ambiente e Commercio s.r.l. e della Evoluzione Maglia s.r.l, avevano lamentato proprio che per gli stessi fatti, l’agenzia delle entrate aveva già stabilito una sanzione pecuniaria definitiva. Nella sentenza la Corte conclude che il principio del ne bis in idem non è invocabile quando la sanzione tributaria è stata imposta alle società dotate di autonoma personalità giuridica, mentre i procedimenti penali riguardano propriamente le persone fisiche che ne sono la legale rappresentanza.
Fonte:www.italiaoggi.it/Sì alla doppia sanzione se rivolta a soggetti diversi - News - Italiaoggi
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mercoledì 5 aprile 2017
Sì alla doppia sanzione se rivolta a soggetti diversi

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