La Polizia Municipale non ha provveduto alla contestazione immediata, ma l’apparecchiatura era collocata diversi chilometri prima della fascia indicata dal decreto prefettizio come esclusa dall’obbligo di fermare subito l’automobilista. Questo elemento ridà il sorriso all’automobilista. Azzerata difatti la sanzione per eccesso di velocità: fatale la mancata contestazione immediata.
Chilometri. Sconfitto in secondo grado il Comune di un piccolo paese campano. In Tribunale viene «annullato il verbale della Polizia Municipale» perché non era stata effettuata la «contestazione immediata» nei confronti dell’automobilista.
Decisivo il richiamo al «decreto prefettizio» con cui veniva esclusa la necessità della «contestazione immediata» solo «dal ‘Km 96+300’ al ‘Km 105+800’». Questo documento fa emergere l’irregolarità del «verbale»: da esso risulta, difatti, che «l’infrazione era stata accertata» con un apposito «autovelox automatico» ma «al ‘Km 87+130’», cioè una decina di chilometri prima dell’area esclusa dall’obbligo di «contestazione immediata».
E questa visione è ritenuta corretta dai magistrati della Cassazione, i quali aggiungono anche che la «integrazione del decreto prefettizio» messa sul tavolo dal Comune non è applicabile perché «successiva alla contestazione» nei confronti dell’automobilista (Cassazione, sentenza n. 24751/2016, depositata ieri).
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Errore nel posizionamento dell’autovelox: nulla la multa - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
martedì 6 dicembre 2016
Errore nel posizionamento dell’autovelox: nulla la multa

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
-
Si considera affetta da nullità la notifica dell'ordinanza quando sia effettuata presso il difensore non domiciliatario. Questo in estre...
-
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
Nessun commento:
Posta un commento