Il licenziamento dell'ex coniuge obbligato al mantenimento è un elemento sufficiente per la revisione dell'assegno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21670/2014 , accogliendo il ricorso di un marito divorziato che dopo aver sottoscritto un accordo consensuale con la moglie aveva chiesto la rideterminazione degli obblighi economici.
La fase di merito - La Corte d'Appello di Lecce aveva rigetto il reclamo del marito ricordando che i coniugi, successivamente alla pronuncia di divorzio, avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale avevano provveduto in merito alla casa coniugale, sostituendo l'immobile assegnato in godimento alla moglie con un altro di proprietà del marito e confermato il contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre, concordato in sede di divorzio.
La risoluzione del contratto di lavoro con la Banca di Credito Cooperativo e la conseguente riduzione del reddito, invece, risalendo a 5 mesi prima, «dovevano considerarsi conosciute e valutate al momento della sottoscrizione del predetto accordo, non potendo, di conseguenza essere considerate circostanze sopravvenute». Per cui «rispetto alla situazione esistente all'epoca della modificazione consensuale delle condizioni di divorzio non era sopravvenuta alcuna altra circostanza idonea a giustificare alcun ulteriore mutamento delle statuizioni economiche».
Al contrario il ricorrente ha dedotto che dall'accordo novativo alla richiesta di revisione dell'assegno erano passati altri due anni in cui la «professione legale intrapresa» non aveva dato i guadagni sperati.
La motivazione - Una tesi condivisa dalla Cassazione secondo cui «da un' analisi meramente testuale» dell'accordo «non risulta alcuna modificazione delle preesistenti condizioni di divorzio, non essendovi previste modifiche favorevoli al ricorrente, dal momento che in esso è stabilito soltanto il trasferimento della casa coniugale». Mentre, «la Corte d'Appello ha del tutto omesso di valutare che dalla data del licenziamento a quella della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio è intercorso un rilevante lasso di tempo (2 anni) nel corso del quale il ricorrente ha infruttuosamente tentato di avviare una nuova carriera professionale e conseguentemente depauperato il suo patrimonio». In definitiva, «il criterio dei giustificati motivi», previsto dall'articolo 9 della legge 898 del 1970, che autorizza modificazioni anche della contribuzione economica «non risulta adeguatamente valutato». Da qui il rinvio alla Corte d'Appello di Lecce per una nuova valutazione della richiesta del marito.
fonte: www.ilsole24ore.com//Divorzio, il licenziamento dell'obbligato modifica l'assegno
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giovedì 16 ottobre 2014
Divorzio, il licenziamento dell'obbligato modifica l'assegno
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