sabato 8 febbraio 2014

Omesso versamento Iva: reato sussiste anche se l'impresa è in crisi

Per la sussistenza del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto non rileva, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, una difficoltà economica dovuta al periodo di crisi, in quanto, il soggetto passivo dell'imposta, deve solo provvedere al versamento dell'IVA, essendovi, in caso contrario, una destinazione a scopi diversi degli importi dovuti. E' quanto emerge dalla sentenza 21 gennaio 2014, n. 2614 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-ter), entrato in vigore il 4 luglio 2006, che punisce il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria entro la scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all'anno 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale (Cass. pen., Sez. Un., sentenza 12 settembre 2013, n. 37424, Rv. 255758). P

er il perfezionamento del reato in esame è necessario che il contribuente ometta di versare l'IVA dichiarata a debito per l'anno precedente entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta dell'anno successivo, ovvero entro il 27 dicembre dell'anno successivo, secondo quanto previsto dalla L. 29 dicembre 1990, n. 405, art. 6, comma 2, come modificato dal D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 3, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 349. Nel caso in esame, il capo di imputazione contiene, effettivamente, un errore nella data di commissione del reato (indicata come 25.7.2006), che però - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - non incide assolutamente sulla validità della contestazione (cfr. in proposito art. 429 c.p.p., lett. c) perchè nel capo di imputazione il fatto viene descritto nelle sue linee essenziali anche con l'indicazione delle norme violate (viene infatti addebitato il reato di cui al D.Lgs. n. 74/2000, art. 10 ter, per omesso versamento, in qualità di legale rappresentante di società, nei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni annuali relativi al 2005, dell'Iva dovuta in base alle dichiarazioni annuali per l'ammontare complessivo di Euro 61.401,00): così contestato il fatto, è evidente che la data di commissione dell'illecito deriva dalla legge.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, per la commissione del reato è sufficiente la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. Come specificato dagli ermellini "Tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia di Euro cinquantamila, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore".

La prova del dolo generico è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di Euro cinquantamila, entro il termine lungo previsto. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili.

Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. In conclusione, non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.

fonte: Altalex.com/Omesso versamento Iva: reato sussiste anche se l'impresa è in crisi

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