Quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra. A ribadirlo è l’ordinanza della Cassazione 14098/13 in seguito al ricorso proposto da una moglie delusa dall’esito del giudizio di separazione giudiziale. I giudici di secondo grado avevano respinto la pretesa risarcitoria avanzata dalla signora in merito alle spese di custodia e di trasporto del proprio mobilio, dal deposito - in cui le aveva relegate l’ex marito - alla nuova abitazione. La Corte di Appello, infatti, aveva ritenuto cessata la materia del contendere in relazione alle spese di trasporto, poiché era intervenuta una transazione comprensiva di tale questione. Invece, le spese di custodia, sostenute solo parzialmente dal marito, erano state imputate alla moglie, a partire dal momento in cui questa aveva ottenuto la piena disponibilità dei beni e, quindi, la possibilità di ritirarli. La donna, però, propone inammissibilmente una diversa interpretazione delle risultanze processuali, ancorandosi all’espressione: «obbligo del marito di trasferirli (i mobili) a sue spese nella casa coniugale dal deposito in cui sono stati collocati». Questa frase, risulta, per la donna, incongruente con quanto effettivamente disposto in secondo grado. I giudici di merito possono decidere tra più interpretazioni. Però, la Suprema Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza, ricordando che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Mette i mobili della moglie fuori casa: è lei a dover pagare le spese di deposito
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mercoledì 6 novembre 2013
Mette i mobili della moglie fuori casa: è lei a dover pagare le spese di deposito

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