Nulla, e quindi sottratta ai termini per l’impugnazione, la delibera condominiale con la quale si addebitano ai condomini spese non pertinenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 22634/2013.
Secondo la Suprema corte, infatti, la delibera condominiale inficiata da nullità è sottratta all’osservanza del termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c. per le delibere condominiali solo annullabili.
Nel caso specifico si trattava di una delibera incidente sui diritti individuali dei condomini, “vertendosi sulla sussistenza del diritto e non sulla mera determinazione quantitativa del riparto spese, per avere il condominio addebitato a detti condomini importi relativi all’impianto di riscaldamento che la sentenza impugnata ha escluso riguardasse i locali siti ai piani sottotetto appartenenti ai resistenti, per espressa disposizione del regolamento condominiale”.
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