La figura professionale del vigile urbano non è oggettivamente sussumibile tra quelle per cui è possibile derogare, in ragione della necessità di garantire particolari profili o figure professionali con esperienza all'interno dell'ente (articolo 91 del Tuel), al regime ordinario dei concorsi pubblici aperti agli esterni. L'effettuazione di una selezione concorrenziale in caso di mansioni di agente di pubblica sicurezza risulta, anzi, lo strumento più idoneo all'individuazione del soggetto più qualificato. Questi i profili di principio di maggior rilievo giuridico sanciti da Consiglio di Stato decisione n. 4919 del 7 ottobre 2013.
La vicenda
Un privato presenta istanza di partecipazione a un concorso relativo un posto di istruttore, categoria C1, servizio di polizia municipale, ma è escluso poiché il Comune sostiene che si tratta di una selezione riservata al solo personale interno.
Il ricorso al Tar
Il candidato escluso ricorre al Tar, il quale accoglie il gravame, chiarendo che l'indizione di selezioni, riservate in via esclusiva al personale già in servizio, è ammissibile solo qualora sia comunque garantito l'accesso anche agli esterni, essendo il concorso pubblico la forma generale e ordinaria di reclutamento di dipendenti. In particolare, il Tar, ritiene non applicabile la norma regolamentare comunale che riserva il 35% dei posti al personale interno. Di conseguenza, dichiara illegittima l'assegnazione in favore dell'unico partecipante, già dipendente dell'ente.
Il vincitore del concorso ricorre al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Vediamo, pertanto, i contenuti espressi nella decisione 4919/2013.
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